((Art. 9 undecies Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonche' le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonche' le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia. 2. Per garantire ((l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1)), fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. e' lasciata facolta' alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unita' di personale non dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018.