((Art. 9 undecies 
 
Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita  le  funzioni
di indirizzo  e  coordinamento  dell'azione  strategica  del  Governo
connesse al progetto "Casa Italia", nonche' le funzioni di  indirizzo
e coordinamento dell'operato dei  soggetti  istituzionali  competenti
per le attivita'  di  ripristino  e  di  ricostruzione  di  territori
colpiti  da  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o   derivanti
dall'attivita' dell'uomo, successive agli  interventi  di  protezione
civile»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le funzioni di cui al  comma  1  attengono  allo  sviluppo,
all'ottimizzazione e  all'integrazione  degli  strumenti  finalizzati
alla cura e alla valorizzazione del territorio e  delle  aree  urbane
nonche' del patrimonio abitativo,  ferme  restando  le  attribuzioni,
disciplinate dal codice della protezione civile, di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  in  capo  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e  alle
altre amministrazioni competenti in materia».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio
          2017, n. 8, recante «Nuovi  interventi  urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del  2016  e
          del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del  9
          febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
          aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18-bis   (Realizzazione   del   progetto   "Casa
          Italia"). - 1. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita  le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          dell'azione strategica del  Governo  connesse  al  progetto
          "Casa  Italia",  nonche'  le  funzioni   di   indirizzo   e
          coordinamento  dell'operato  dei   soggetti   istituzionali
          competenti  per   le   attivita'   di   ripristino   e   di
          ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi  di
          origine  naturale  o  derivanti  dall'attivita'  dell'uomo,
          successive agli interventi di protezione civile. 
              1-bis. Le funzioni di cui al  comma  1  attengono  allo
          sviluppo,  all'ottimizzazione  e   all'integrazione   degli
          strumenti finalizzati alla cura e alla  valorizzazione  del
          territorio e  delle  aree  urbane  nonche'  del  patrimonio
          abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo  al  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  e  alle  altre  amministrazioni   competenti   in
          materia. 
              2. Per garantire ((l'esercizio delle funzioni di cui al
          comma  1)),  fermi  restando  la  dotazione  organica   del
          personale  di  ruolo  di  livello  non  dirigenziale  e   i
          contingenti del  personale  di  prestito  previsti  per  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   la   dotazione
          organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e'  incrementata  di  tre  posizioni  di  livello
          generale e di quattro posizioni di livello non generale. e'
          lasciata  facolta'  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri di procedere, in aggiunta a quanto  autorizzato  a
          valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento
          nei  propri  ruoli  di  venti  unita'  di   personale   non
          dirigenziale e di quattro unita' di personale  dirigenziale
          di livello non  generale,  tramite  apposito  concorso  per
          l'espletamento del quale puo' avvalersi  della  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  3-quinquies
          dell'art. 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. 
              3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
          2.512.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018.  Al  relativo
          onere si provvede: a) quanto a 1.300.000  euro  per  l'anno
          2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione
          del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
          di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004,  n.  307;  b)  quanto  a  2.512.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante
          «Codice della protezione civile», e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018.