((Art. 9 duodecies 
 
   Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo  le  parole:  «Nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,   Calabria,
Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' nei territori ricompresi nei comuni indicati negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229,». 
  2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  decorrono  dal  31
dicembre 2019.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  3,  del  citato  decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 3 (Banca delle  terre  abbandonate  o  incolte  e
          misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati). - 1.
          Per rafforzare le opportunita' occupazionali e  di  reddito
          dei giovani, nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia  nonche'  nei
          territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
          2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229,  e'  individuata  in  via  sperimentale  la
          seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati
          o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi
          del comma 2. 
              2. Ai fini dell'individuazione delle  aree  di  cui  al
          comma 1, si considerano abbandonati o incolti: 
                a)  i  terreni  agricoli  sui  quali  non  sia  stata
          esercitata l'attivita'  agricola  minima  da  almeno  dieci
          anni, in base ai principi e  alle  definizioni  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  17  dicembre  2013  e   alle   disposizioni
          nazionali di attuazione; 
                b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale  o
          in cui sono insediate formazioni arbustive ed  arboree,  ad
          esclusione di quelli  considerati  bosco  ai  sensi  (delle
          norme vigenti)  in  materia,  nei  quali  non  siano  stati
          attuati interventi di sfollo  o  diradamento  negli  ultimi
          quindici anni; 
                c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
          commerciale,  turistico-ricettivo  e  le  relative   unita'
          immobiliari che risultino in stato di abbandono  da  almeno
          quindici anni o nelle quali non  risultino  piu'  operative
          aziende o societa' da almeno quindici anni. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, i  comuni  delle
          regioni di cui al comma  1  provvedono,  nei  limiti  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei  beni
          immobili,  di  cui  sono  titolari,  che  rientrano   nella
          definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo  ai
          terreni agricoli. L'elenco dei beni di  cui  al  precedente
          periodo e' aggiornato con cadenza annuale. 
              4. Entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  per
          la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano  nel
          proprio  sito  internet  istituzionale  l'elenco  dei  beni
          oggetto di ricognizione. 
              5. I beni di cui al comma  3  possono  essere  dati  in
          concessione, per un  periodo  non  superiore  a  nove  anni
          rinnovabile una sola volta, ai  soggetti  che,  al  momento
          della presentazione della domanda, risultino avere  un'eta'
          compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione  di  un
          progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene.
          A tal fine il comune, pubblica periodicamente  sul  proprio
          sito istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione  dei
          beni di cui al comma 3. Il  termine  per  la  presentazione
          delle domande non puo' essere inferiore, per ciascun bando,
          a centoventi giorni dalla  pubblicazione  dello  stesso.  I
          comuni assicurano una imparziale valutazione dei  progetti,
          nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni
          di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono  ammessi  a
          valutazione anche i  progetti  che  prevedano  i  cambi  di
          destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purche'
          siano conformi alle  procedure  di  legge  sugli  strumenti
          urbanistici. I comuni introducono  criteri  di  valutazione
          dei progetti che assicurino priorita' ai progetti di  riuso
          di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore
          suolo non edificato, nonche' elevati standard  di  qualita'
          architettonica e paesaggistica. 
              6. La formale assegnazione e' effettuata  entro  e  non
          oltre sessanta giorni dall'approvazione  della  graduatoria
          di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui  al  periodo
          precedente: 
                a) l'immobile viene consegnato al  beneficiario,  con
          l'immissione in uso; 
                b) il beneficiario assume l'obbligo di  eseguirvi  le
          attivita' quali risultanti dal progetto presentato. Tra  le
          suddette attivita' rientrano quelle agricole,  artigianali,
          commerciali e turistico-ricettive; 
                c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha
          facolta' di godere e di trasformare materialmente  il  bene
          medesimo in conformita' al progetto. 
              7. Nel caso di  beni  immobili  privati  che  rientrano
          nella definizione di cui al comma 2,  i  soggetti  che,  al
          momento della presentazione della domanda, risultino  avere
          un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune
          l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A  tal  fine,  i
          soggetti di cui al periodo precedente presentano al  comune
          un progetto di valorizzazione  del  bene  o  dei  beni  che
          intendono   utilizzare   indicando,    mediante    apposito
          certificato redatto da un notaio: 
                a. i dati di identificazione catastale; 
                b.  il  proprietario  del  fondo,  sulla  base  delle
          risultanze dei registri immobiliari; 
                c. coloro i  quali  abbiano  eventualmente  acquisito
          diritti sul bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione; 
                d.  l'inesistenza   nei   registri   immobiliari   di
          trascrizioni  o  iscrizioni  pregiudizievoli,   nell'ultimo
          ventennio, nonche' la conformita'  alle  norme  in  materia
          urbanistica per le  aree  edificate  di  cui  al  comma  2,
          lettera c). 
              8. Il comune, valutato  positivamente  il  progetto  di
          valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una
          apposita  sezione  del  proprio  sito   istituzionale,   il
          progetto  ricevuto  e  invia  mediante   raccomandata   con
          ricevuta di ritorno, o attraverso  posta  certificata,  una
          comunicazione   all'avente   diritto   sulla   base   delle
          risultanze del certificato notarile  di  cui  al  comma  7,
          ovvero sulla base  di  ulteriore,  idonea,  documentazione,
          informandolo del progetto  presentato  e  delle  condizioni
          economiche determinate in sede di perizia di cui  al  comma
          14. Alla comunicazione e' allegata la proposta irrevocabile
          del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto  di  cui
          al comma 7. 
              9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione
          di cui al comma 8, il comune, su istanza  del  presentatore
          del progetto,  qualora  l'avente  diritto  sul  bene  abbia
          manifestato il proprio consenso  al  contratto  di  affitto
          nelle forme dell'atto  pubblico,  della  scrittura  privata
          autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a  norma
          dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
          adotta  gli  atti  di  competenza   idonei   a   consentire
          l'esecuzione del progetto per un periodo di durata  pari  a
          quello del contratto di affitto. La mancata  manifestazione
          del consenso dell'avente diritto nei  modi  e  nelle  forme
          previsti dal  presente  comma  determina  la  nullita'  del
          progetto e del contratto di affitto. 
              10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere
          a terzi in  tutto  o  in  parte  il  terreno  e  i  diritti
          conseguiti con l'assegnazione e di  costituirvi  diritti  a
          favore di terzi, nonche' di alienare, affittare,  concedere
          in comodato  o  di  effettuare  qualunque  altra  forma  di
          trasferimento  a   terzi   dell'azienda   organizzata   per
          l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti  in
          essere in violazione di quanto previsto dal presente  comma
          sono nulli. 
              11.  E'  ammessa,  successivamente  alla  realizzazione
          delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione  da
          parte dell'interessato di  societa'  agricole,  di  cui  al
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni, di societa' artigiane, di cui alla  legge  8
          agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle  quali
          l'assegnatario abbia  la  maggioranza  del  capitale  e  il
          potere  di  amministrare  la  societa'  con   la   connessa
          rappresentanza legale; sono  altresi'  ammesse  le  imprese
          familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile. 
              12. Il contratto di affitto e' trascritto nei  registri
          immobiliari  ai  sensi  dell'art.  2645-quater  del  codice
          civile. La trascrizione del contratto costituisce causa  di
          interruzione dell'usucapione. 
              13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui
          al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui
          ai commi precedenti, di attivita'  terziarie  di  carattere
          non profit o artigianali o turistico-ricettive,  il  comune
          adotta  le  connesse  modificazioni   in   variante   degli
          strumenti  urbanistici  vigenti  entro  centottanta  giorni
          dall'assegnazione del bene;  nelle  more  dell'approvazione
          definitiva  delle  suddette  modificazioni,  gli  atti   di
          assegnazione  possono  essere  egualmente   stipulati,   la
          consegna  effettuata  e  le  attivita'  di   trasformazione
          iniziate. 
              14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune
          un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune  stesso
          sulla base di una apposita perizia  tecnica  di  stima  del
          bene,  il  cui  costo  e'  a  carico  del  beneficiario,  a
          decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il
          comune non sia titolare del bene  oggetto  di  affitto,  il
          canone e' versato  all'avente  diritto  e  il  costo  della
          perizia tecnica e' a carico del proponente. 
              15.  L'avente  diritto  al  quale  il  bene  sia  stato
          restituito  alla  scadenza  del  periodo  contrattuale,  il
          quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia
          trasferire il bene a titolo  oneroso,  deve  notificare  la
          proposta   di   trasferimento,   indicandone   il    prezzo
          all'assegnatario, il quale ha diritto di  prelazione.  Tale
          diritto deve essere esercitato,  con  atto  notificato  nel
          termine di sessanta giorni  dalla  notificazione,  offrendo
          condizioni uguali a quelle comunicate.  In  mancanza  della
          notificazione di cui al primo periodo del  presente  comma,
          ovvero qualora il corrispettivo indicato  sia  superiore  a
          quello  risultante  dall'atto  di  trasferimento  a  titolo
          oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione
          puo', entro sei  mesi  dalla  trascrizione  del  contratto,
          riscattare  l'immobile  dall'acquirente  e  da  ogni  altro
          successivo avente  causa.  Ai  rapporti  instaurati  tra  i
          privati si applicano le disposizioni del codice  civile  in
          materia di affitto. La  difformita'  dell'attivita'  svolta
          rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di
          risoluzione del  contratto  di  affitto  relativo  ai  beni
          privati, fermo restando il potere di revoca  da  parte  del
          comune degli eventuali atti adottati. 
              16. I comuni trasmettono alle  regioni,  entro  novanta
          giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  3,
          l'elenco dei beni  censiti  ed  assegnati,  anche  ai  fini
          dell'inserimento nella Banca delle terre  agricole  di  cui
          all'art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
              17.  I  proponenti  dei  progetti  di  cui   ai   commi
          precedenti per lo  svolgimento  di  attivita'  artigianali,
          commerciali e turistico-ricettive possono  usufruire  della
          misura  incentivante  denominata  «Resto  al  Sud»  di  cui
          all'art.  1  e  per  le  attivita'  agricole  delle  misure
          incentivanti di cui all'art. 2. 
              17-bis. All'art. 15 del decreto-legge 9 febbraio  2017,
          n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile
          2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4: 
                  1) dopo le parole: "aprile 2017" sono  inserite  le
          seguenti: "e dalla eccezionale  siccita'  prolungata  delle
          stagioni primaverile ed estiva del 2017"; 
                  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Nel
          caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente
          comma  eccedano  le  risorse  stanziate  dal  comma  6,  si
          provvede  mediante  riparto  proporzionale  delle   risorse
          disponibili."; 
                b) al comma 5 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: "ovvero, per le imprese agricole che  hanno  subito
          danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle  stagioni
          primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017". 
              17-ter. Gli atti di disposizione  intervenuti  in  data
          anteriore al 6 settembre 1985  aventi  ad  oggetto  terreni
          gravati  da  uso  civico,  adottati  in  violazione   delle
          disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16
          giugno 1927,  n.  1766,  sono  da  considerarsi  validi  ed
          efficaci  ove  siano  stati  destinati   al   perseguimento
          dell'interesse  generale  di   sviluppo   economico   della
          Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo
          industriale approvati in attuazione del testo  unico  delle
          leggi sul Mezzogiorno, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico
          delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218. Gli stessi  terreni  sono  sottratti  dal  regime  dei
          terreni  ad  uso  civico,  con  decorrenza  dalla  data  di
          approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai
          sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge
          6 ottobre 1971,  n.  853.  Restano  ferme  le  disposizioni
          vigenti che  prevedono  il  pagamento  di  canoni  o  altre
          prestazioni pecuniarie.».