((Art. 9 terdecies 
 
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
                                 148 
 
  1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «interventi  di  ricostruzione
pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»; 
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Restano in  ogni
caso ferme le vigenti disposizioni normative  in  materia  di  tutela
ambientale e dei beni culturali e paesaggistici»; 
  c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
privata».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  comma  40   dell'art.   2-bis   del
          decreto-legge   16   ottobre   2017,   n.   148,    recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla  legge
          4  dicembre  2017,  n.  172,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - (Omissis). 
              40. Nei  centri  storici,  come  determinati  ai  sensi
          dell'art. 2, lettera  A),  del  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  o  negli  ambiti
          oggetto del piano di  ricostruzione  di  cui  all'art.  14,
          comma 5-bis, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, i comuni del cratere del  sisma  del  2009,  diversi
          dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di
          interventi, connessi e  complementari  agli  interventi  di
          ricostruzione pubblica o privata, ove i suddetti interventi
          non   siano   stati   gia'   eseguiti,   finalizzati   alla
          riqualificazione degli spazi pubblici e della rete  viaria,
          alla messa in sicurezza  del  territorio  e  delle  cavita'
          danneggiate o rese instabili dal sisma e  al  miglioramento
          della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il
          programma di  interventi  e'  predisposto  e  adottato  dai
          comuni entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          coerenza  con  i  piani  di  ricostruzione  approvati.   Il
          programma  di  interventi  e'  sottoposto   alla   verifica
          dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei  comuni  del
          cratere per  il  parere  di  congruita'  tecnico-economica.
          Restano  in  ogni  caso  ferme  le   vigenti   disposizioni
          normative in  materia  di  tutela  ambientale  e  dei  beni
          culturali e paesaggistici. Gli  interventi  approvati  sono
          oggetto di programmazione ai sensi dell'art. 11,  comma  9,
          del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e  sono
          attuati   a   valere   sulle   risorse    destinate    alla
          ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei
          comuni del cratere dispone, con propria  determinazione,  i
          criteri  per  la  valutazione  della  connessione  e  della
          complementarieta' agli interventi di ricostruzione pubblica
          e privata. 
              (Omissis).».