((Art. 9 quaterdecies 
 
Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28  settembre  2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «i-ter)  provvede,  entro  il  30  aprile  2020,  alla   cessazione
dell'assistenza  alberghiera  e  alla  concomitante  concessione  del
contributo di autonoma  sistemazione  alle  persone  aventi  diritto;
dispone altresi' la riduzione al  50  per  cento  dei  contributi  di
autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore  dei  nuclei
familiari residenti in abitazioni  non  di  proprieta',  che  possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18 comma 1,  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni  urgenti  per
          la citta' di Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del  2016  e  2017,  il  lavoro  e  le  altre   emergenze»,
          convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre  2018,
          n. 130 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226  del  28
          settembre 2018, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). - 1.
          Il Commissario straordinario: 
                a)  opera  in  raccordo  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  di   cui
          all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  al  fine  di
          coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo  con
          gli interventi  relativi  al  superamento  dello  stato  di
          emergenza; 
                b)  vigila  sugli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili  privati  di  cui  all'art.  20,
          nonche' coordina la concessione ed erogazione dei  relativi
          contributi; 
                c) opera la  ricognizione  dei  danni  unitamente  ai
          fabbisogni  e  determina,  di  concerto  con   la   Regione
          Campania, secondo criteri omogenei, il  quadro  complessivo
          degli stessi e stima il fabbisogno  finanziario  per  farvi
          fronte, definendo altresi' la programmazione delle  risorse
          nei limiti di quelle assegnate; 
                d)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26; 
                e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede
          nei  territori  interessati  e  assicura  il  recupero  del
          tessuto socio-economico nelle  aree  colpite  dagli  eventi
          sismici; 
                f) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
                f-bis)  coordina  e  realizza   gli   interventi   di
          demolizione delle  costruzioni  interessate  da  interventi
          edilizi; 
                f-ter)  coordina  e  realizza  la   mappatura   della
          situazione edilizia e  urbanistica,  per  avere  un  quadro
          completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; 
                g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente
          Capo nei territori colpiti; 
                h)  provvede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
          dotare  i  Comuni  di  cui  all'art.  17  degli  studi   di
          microzonazione sismica di III livello, come definita  negli
          "Indirizzi  e  criteri  per  la   microzonazione   sismica"
          approvati  il  13  novembre  2008  dalla  Conferenza  delle
          Regioni  e  delle  Province  autonome,  disciplinando   con
          proprio  atto  la  concessione  di  contributi  ai   Comuni
          interessati, con oneri a carico delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'art.  19,  entro  il
          limite complessivo di euro 210.000, definendo  le  relative
          modalita' e procedure di attuazione; 
                i) provvede, senza oneri aggiuntivi  per  la  finanza
          pubblica, alla concessione dei contributi di  cui  all'art.
          2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
          convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,
          n. 172; 
                i-bis)    provvede    alle     attivita'     relative
          all'assistenza alla popolazione a seguito della  cessazione
          dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
          risorse  residue  presenti  sulla   contabilita'   speciale
          intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  che  vengono
          all'uopo trasferite  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 19; 
                i-ter)  provvede,  entro  il  30  aprile  2020,  alla
          cessazione dell'assistenza alberghiera e alla  concomitante
          concessione del contributo di  autonoma  sistemazione  alle
          persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
          per  cento  dei   contributi   di   autonoma   sistemazione
          precedentemente concessi in  favore  dei  nuclei  familiari
          residenti in abitazioni  non  di  proprieta',  che  possono
          comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.».