((Art. 9 quinquiesdecies 
 
Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
 
  1. All'articolo 19 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilita'  speciale
in esito alla conclusione delle attivita' previste dal presente  capo
e non piu' necessarie per  le  finalita'  originarie  possono  essere
destinate dal Commissario alle altre finalita' ivi previste».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  19  del  citato  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni  dalla
          L. 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1.  Al  Commissario
          straordinario e' intestata apposita  contabilita'  speciale
          aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono
          le risorse assegnate al fondo  di  cui  all'art.  2,  comma
          6-ter,  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, nonche' le risorse provenienti  dal  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 765, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205. 
              2. Sulla contabilita' speciale confluiscono inoltre  le
          risorse finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da
          destinare alla ricostruzione nei territori di cui  all'art.
          17 e per l'assistenza alla popolazione. 
              3. La contabilita' di cui al comma 1 e' incrementata di
          20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  del  triennio
          2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art.
          45. 
              3-bis.   Le   eventuali   somme    disponibili    sulla
          contabilita'  speciale  in  esito  alla  conclusione  delle
          attivita' previste dal presente capo e non piu'  necessarie
          per le finalita' originarie possono  essere  destinate  dal
          Commissario alle altre finalita' ivi previste.».