((Art. 9 quinquiesdecies Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilita' speciale in esito alla conclusione delle attivita' previste dal presente capo e non piu' necessarie per le finalita' originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalita' ivi previste».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 19 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonche' le risorse provenienti dal fondo di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Sulla contabilita' speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'art. 17 e per l'assistenza alla popolazione. 3. La contabilita' di cui al comma 1 e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45. 3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilita' speciale in esito alla conclusione delle attivita' previste dal presente capo e non piu' necessarie per le finalita' originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalita' ivi previste.».