((Art. 9 septiesdecies 
 
Introduzione dell'articolo  24-bis  del  decreto-legge  28  settembre
                            2018, n. 109 
 
  1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Piano di ricostruzione). - 1.  La  riparazione  e  la
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017
nonche' la riqualificazione ambientale e  urbanistica  dei  territori
interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto  dalla
Regione Campania. 
  2. Per le procedure di approvazione del piano di  ricostruzione  si
applica la disciplina di cui all'articolo  11  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. A tale fine: 
    a) le funzioni dell'ufficio speciale sono  svolte  dalla  Regione
Campania; 
    b) il parere di cui  al  comma  4  del  citato  articolo  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' reso dal  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 17 del presente decreto; 
    c) il parere della Conferenza permanente di cui al  comma  4  del
citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016  e'  reso  dalla
conferenza di servizi indetta e presieduta dal  rappresentante  della
Regione   Campania,   con   la   partecipazione    del    Commissario
straordinario, del rappresentante del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e
vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio  e  Lacco
Ameno. 
  3. Il piano di ricostruzione di cui al  presente  articolo  assolve
alle finalita'  dei  piani  attuativi  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente
decreto. Il piano di ricostruzione per i beni  paesaggistici  di  cui
all'articolo 136 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se  conforme  alle
previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del  medesimo
codice e approvato previo accordo con il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il  turismo  ai  sensi  dell'articolo  143,
comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano  paesaggistico
per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi  al
piano  di  ricostruzione   sono   comunque   sottoposti   al   parere
obbligatorio e vincolante del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo. 
  4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili  in  sito,  a
seguito della  concessione  del  contributo  di  ricostruzione,  sono
acquisite  di  diritto  al  patrimonio  comunale   con   vincolo   di
destinazione ad uso pubblico per la dotazione di  spazi  pubblici  in
base agli standard urbanistici e per interventi  di  riqualificazione
urbana in conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione».))