((Art. 9 duodevicies 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: «da  aggiudicarsi  da  parte  del
Commissario straordinario» sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche  e  il  piano  dei
beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e  c)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2». 
  3. Il comma 11 dell'articolo  26  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 26  del  citato  decreto  legge  28
          settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni  dalla
          legge 16 novembre  2018,  n.  130,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   26   (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma  2,  e'
          disciplinato il finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19,
          per la demolizione e ricostruzione,  la  riparazione  e  il
          ripristino degli edifici pubblici,  delle  chiese  e  degli
          edifici  di  culto  di  proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente  riconosciuti,  per  gli  interventi  volti   ad
          assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,  e  delle
          infrastrutture, nonche' per gli  interventi  sui  beni  del
          patrimonio   artistico   e   culturale,   compresi   quelli
          sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni  culturali
          e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
          2004,  n.  42,  che  devono  prevedere   anche   opere   di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'art. 17,  attraverso  la  concessione  di
          contributi   per   la   realizzazione   degli    interventi
          individuati a seguito  della  ricognizione  dei  fabbisogni
          effettuata dal Commissario ai sensi dell'art. 18, comma  1,
          lettera c). 
              2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
          interventi di cui al comma 1, con atti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 18, comma 2, si provvede a: 
                a) predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere
          pubbliche,  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in
          base alle risorse disponibili; 
                b)  predisporre  ed  approvare,   per   gli   edifici
          scolastici  dichiarati  inagibili,  piani  finalizzati   ad
          assicurare il ripristino, per il regolare  svolgimento  fin
          dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  anche  mediante
          contratti di locazione di immobili privati, nei  Comuni  di
          cui all'art. 17, nel limite di spesa  di  euro  250.000  su
          base annua mediante utilizzo delle risorse  disponibili  di
          cui all'art.  19.  I  piani  sono  predisposti  sentito  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca; 
                c)  predisporre  e  approvare  un  piano   dei   beni
          culturali,  che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede   il
          finanziamento in base alle risorse disponibili; 
                d) predisporre ed approvare un  piano  di  interventi
          sui dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti  che
          costituiscono    pericolo    per    centri    abitati    ed
          infrastrutture. 
              3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma  2
          ovvero con apposito atto adottato ai  sensi  dell'art.  18,
          comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con
          specifica motivazione, gli interventi,  inseriti  in  detti
          piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della
          ricostruzione nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
          verificatisi  a  far  data   dal   21   agosto   2017.   La
          realizzazione degli interventi di  cui  al  primo  periodo,
          costituisce presupposto per l'applicazione della  procedura
          di cui all'art. 63, comma 1, del codice di cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1  e
          6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei
          principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
          contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
          dell'appalto,  e'  rivolto,   sulla   base   del   progetto
          definitivo, ad almeno cinque operatori  economici  iscritti
          nell'Anagrafe di cui all'art. 29. In mancanza di un  numero
          sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
          Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo  deve  essere
          rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno  degli
          elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
          Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52  e  seguenti,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  che  abbiano  presentato
          domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  al
          citato  art.  29.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 29. 
              4. La Regione Campania nonche' gli  Enti  locali  della
          medesima Regione, ove a  tali  fini  da  essa  individuati,
          previa  specifica  intesa,  procedono,  nei  limiti   delle
          risorse disponibili e  previa  approvazione  da  parte  del
          Commissario straordinario,  ai  soli  fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle  risorse  di  cui  all'art.  19,
          all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
          immobili di loro proprieta'. 
              5. Il Commissario straordinario provvede, con  oneri  a
          carico delle risorse di cui all'art. 19, e nei limiti delle
          risorse  disponibili,   alla   diretta   attuazione   degli
          interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'
          statale, ripristinabili con miglioramento sismico. 
              6. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
          straordinario e in coerenza con i piani di cui al comma  2,
          i soggetti attuatori di cui all'art. 27, comma 1, oppure  i
          Comuni interessati provvedono a predisporre  ed  inviare  i
          progetti degli interventi al Commissario straordinario. 
              7.  Ferme  restando  le  previsioni  dell'art.  24  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, per la  predisposizione
          dei  progetti  e   per   l'elaborazione   degli   atti   di
          pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
          agli indirizzi definiti dal  Commissario  straordinario,  i
          soggetti di cui al comma 6 del  presente  articolo  possono
          procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu'  degli
          operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto
          legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento  degli  incarichi
          di cui al primo periodo  e'  consentito  esclusivamente  in
          caso di indisponibilita' di  personale  in  possesso  della
          necessaria professionalita'  e,  per  importi  inferiori  a
          quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
          2016, e' attuato mediante procedure  negoziate  con  almeno
          cinque (soggetti di cui  all'art.  46  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016). 
              8.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  6  e
          verifica della congruita' economica degli  stessi,  approva
          definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di
          concessione del contributo. 
              9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
          spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
          diretta. 
              10.  Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui   al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              11. (abrogato).».