((Art. 9 undevicies 
 
Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'affidamento degli incarichi  di  progettazione,  per  importi
inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure
negoziate con almeno cinque  soggetti  di  cui  all'articolo  46  del
medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo
piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis
e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo  inferiore  a
40.000  euro  possono  essere  affidati  in  via  diretta  ai   sensi
dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al  decreto  legislativo
n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi
di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si  provvede  con
le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 30, del  citato  decreto  legge  28
          settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni  dalla
          Legge 16 novembre  2018,  n.  130,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 30 (Qualificazione degli operatori economici  per
          l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria).
          - 1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei  lavori
          per la  ricostruzione  o  riparazione  e  ripristino  degli
          immobili danneggiati dagli eventi  sismici  possono  essere
          affidati dai privati ai soggetti di  cui  all'art.  46  del
          ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50,  che  siano  in  possesso  di   adeguati   livelli   di
          affidabilita' e professionalita'  e  non  abbiano  commesso
          violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative
          al rilascio del DURC. 
              2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
          in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
          episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
          socio,  direttore  tecnico,  con  le  imprese  invitate   a
          partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori  di
          riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
          rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero
          rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,  con
          il titolare o con  chi  riveste  cariche  societarie  nelle
          stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce
          apposita autocertificazione al committente,  trasmettendone
          altresi' copia agli uffici speciali per  la  ricostruzione.
          La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
          a  campione,  in  ordine   alla   veridicita'   di   quanto
          dichiarato. 
              3. Il contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
          straordinario, che vi provvede  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19,
          per tutte le attivita' tecniche  poste  in  essere  per  la
          ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, al  netto
          dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per  cento,
          incrementabile fino al 12,5  per  cento  per  i  lavori  di
          importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori  di  importo
          superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo e' pari
          al 7,5 per  cento.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 18, comma 2, sono  individuati  i  criteri  e  le
          modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e
          dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del
          contributo  che   tenga   conto   della   tipologia   della
          prestazione tecnica richiesta agli  operatori  economici  e
          dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'
          essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per  le  sole
          indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
          del 2  per  cento,  al  netto  dell'IVA  e  dei  versamenti
          previdenziali. 
              4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
          competenza delle Diocesi e del ((Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali)), con provvedimenti adottati ai  sensi
          dell'art. 18, comma 2, e' fissata  una  soglia  massima  di
          assunzione     degli     incarichi,      tenendo      conto
          dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma
          1 nella qualificazione. 
              5. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi
          da  quelli  previsti  dall'art.  22,  con  i  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono  stabiliti  i
          criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di  incarichi
          che   non   trovano   giustificazione   in    ragioni    di
          organizzazione tecnico-professionale. 
              6. L'affidamento degli incarichi di progettazione,  per
          importi inferiori  a  quelli  stabiliti  dall'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          avviene mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
          soggetti  di  cui  all'art.   46   del   medesimo   codice,
          utilizzando il criterio di aggiudicazione del  prezzo  piu'
          basso con le modalita'  previste  dall'art.  97,  commi  2,
          2-bis e 2-ter,  dello  stesso  codice.  Gli  incarichi  per
          importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati  in
          via diretta ai sensi dell'art. 31, comma 8, del  codice  di
          cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016.  Agli  oneri
          derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione
          e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del codice  di
          cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si  provvede  con
          le risorse di cui all'art. 19 del presente decreto.». 
              - Si riporta l'art. 35 del  codice  di  cui  al  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  di
          lavori; b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro
          1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
          e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi  a  lavori  e  servizi:  a)
          quando un'opera prevista o una prestazione di servizi  puo'
          dare luogo ad appalti aggiudicati per  lotti  distinti,  e'
          computato il valore complessivo stimato della totalita'  di
          tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e'  pari
          o superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto
          volto ad ottenere forniture omogenee  puo'  dare  luogo  ad
          appalti aggiudicati per lotti  distinti,  nell'applicazione
          delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato  il  valore
          complessivo stimato  della  totalita'  di  tali  lotti;  b)
          quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o  superiore
          alle soglie di cui ai commi 1  e  2,  le  disposizioni  del
          presente codice si applicano all'aggiudicazione di  ciascun
          lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore  stimato  dell'appalto:
          a) il  valore  reale  complessivo  dei  contratti  analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il  valore
          stimato complessivo dei  contratti  successivi  aggiudicati
          nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna  o
          nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai  dodici
          mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il  seguente:
          a) per gli appalti pubblici di durata  determinata  pari  o
          inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo  per
          la durata dell'appalto o, se  la  durata  supera  i  dodici
          mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
          dell'importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata
          indeterminata o che non puo'  essere  definita,  il  valore
          mensile moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: a) per  i  servizi  assicurativi:  il  premio  da
          pagare e altre forme di remunerazione;  b)  per  i  servizi
          bancari  e  altri  servizi  finanziari:  gli  onorari,   le
          commissioni da pagare,  gli  interessi  e  altre  forme  di
          remunerazione;  c)   per   gli   appalti   riguardanti   la
          progettazione: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare  e
          altre forme di remunerazione; d) per gli  appalti  pubblici
          di servizi che non fissano un  prezzo  complessivo:  1)  in
          caso di appalti di durata determinata pari  o  inferiore  a
          quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo   stimato   per
          l'intera loro durata; 2)  in  caso  di  appalti  di  durata
          indeterminata o superiore a  quarantotto  mesi,  il  valore
          mensile moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni   dall'effettivo   inizio   ((della   prestazione)).
          L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Si riporta l'art. 46 del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; gli archeologi; 
                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 2. Ai fini della
          partecipazione alle procedure  di  affidamento  di  cui  al
          comma 1, le societa', per un periodo di cinque  anni  dalla
          loro costituzione,  possono  documentare  il  possesso  dei
          requisiti  economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi
          richiesti dal  bando  di  gara  anche  con  riferimento  ai
          requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella
          forma di societa' di persone o di  societa'  cooperativa  e
          dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
          societa'  con  rapporto  a  tempo  indeterminato,   qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali.». 
              - Si riporta l'art. 97  commi  2,  2-bis  e  2-ter  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - (Omissis). 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                a) calcolo della somma e della media  aritmetica  dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
                c)  calcolo  della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                d)  la  soglia   calcolata   alla   lettera   c)   e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: a) calcolo della media aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi'  da  accantonare;  b)  calcolo  dello
          scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi   percentuali   che
          superano la media calcolata ai sensi della lettera  a);  c)
          calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di  cui
          alla lettera b) e la media aritmetica di cui  alla  lettera
          a); d) se il rapporto di cui alla  lettera  c)  e'  pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se  il
          rapporto di cui alla lettera c)  e'  superiore  a  0,15  la
          soglia di anomalia e'  calcolata  come  somma  della  media
          aritmetica di cui alla lettera  a)  e  dello  scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-ter.   Al   fine   di   non   rendere    nel    tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 31, comma  8,  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: 
              «Art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -
          (Omissis). 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza  in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati in via  diretta  ,  ai
          sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). L'affidatario  non
          puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
          geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,
          misurazioni e picchettazioni, predisposizione di  elaborati
          specialistici  e  di  dettaglio,   con   esclusione   delle
          relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica
          degli elaborati  progettuali.  Resta,  comunque,  ferma  la
          responsabilita' esclusiva del progettista. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23,  comma  11,
          del citato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori  nonche'  per  i  servizi).  -
          (Omissis). 
              11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
          quelli relativi al dibattito pubblico, alla  direzione  dei
          lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle
          ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza  e
          di coordinamento, quando  previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle   prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
              (Omissis).».