((Art. 9 bis Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche 1. Il comma 5-bis dell'art. 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituito dal seguente: «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneita', ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».))
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante «Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296.