((Art. 9 bis 
 
Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita  delle  Regioni
                          Abruzzo e Marche 
 
  1. Il comma 5-bis dell'art. 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre  2015,  n.  203,  la
vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel  2018  e  nel
2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle  Regioni
Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020,  previa  verifica
della loro idoneita', ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio,  da
parte dei competenti uffici ministeriali».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  1°  dicembre  2015,  n.  203,   recante   «Norme
          regolamentari  in  materia  di  revisioni  periodiche,   di
          adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi
          di pubblico trasporto effettuati con  funivie,  funicolari,
          sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone» e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  21  dicembre
          2015, n. 296.