((Art. 9 vicies Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresi' concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attivita' a seguito della dichiarazione di inagibilita' dell'immobile strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attivita'».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I contributi di cui al primo periodo sono altresi' concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attivita' a seguito della dichiarazione di inagibilita' dell'immobile strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attivita'.».