((Art. 9 vicies 
 
Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  contributi  di
cui al primo periodo sono altresi' concessi alle imprese che  abbiano
totalmente sospeso  l'attivita'  a  seguito  della  dichiarazione  di
inagibilita' dell'immobile strumentale all'attivita'  d'impresa,  nel
caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto  all'esercizio
della medesima attivita'».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1 del  citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 36 (Interventi volti alla ripresa  economica).  -
          1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle  imprese
          del settore turistico, dei servizi connessi,  dei  pubblici
          esercizi e  del  commercio  e  artigianato,  nonche'  delle
          imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita
          dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e  dalle  pertinenti
          norme regionali, insediate da almeno sei  mesi  antecedenti
          agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola  di  Ischia,  nel
          limite complessivo massimo  di  2,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019,  sono
          concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che
          le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi  agli
          eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura
          non inferiore al 30 per cento rispetto a  quello  calcolato
          sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I
          contributi di cui al primo periodo sono  altresi'  concessi
          alle imprese che abbiano totalmente sospeso  l'attivita'  a
          seguito della dichiarazione di  inagibilita'  dell'immobile
          strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua
          ubicazione sia  infungibile  rispetto  all'esercizio  della
          medesima attivita'.».