((Art. 9 vicies bis 
 
          Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  secondo   il
seguente ordine: 
  a) richieste  dei  proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n.  113  del  17
maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento  ai
comuni di cui  all'allegato  1,  risultavano  adibite  ad  abitazione
principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  b) richieste  dei  proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che,  alla  data
degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di  cui  all'allegato
1, risultavano concesse in  locazione  sulla  base  di  un  contratto
regolarmente registrato ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in  comodato
o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite  a
residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o
dell'assegnatario; 
  c) richieste  dei  proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai
proprietari,  o  per  essi  al  soggetto  mandatario   dagli   stessi
incaricato, delle  strutture  e  delle  parti  comuni  degli  edifici
danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C  o  E
ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
maggio  2011,  nei  quali,  alla  data  degli  eventi  sismici,   con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era  presente  un'unita'
immobiliare di cui alle lettere a) e b); 
  d) richieste dei titolari di  attivita'  produttive  o  commerciali
ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere  le
spese per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari,
degli  impianti  e  dei   beni   mobili   strumentali   all'attivita'
danneggiati dal sisma e che, alla  data  degli  eventi  sismici,  con
riferimento ai comuni di  cui  all'allegato  1,  risultavano  adibite
all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali; 
  e) richieste  dei  proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  o  dei  familiari  che  si
sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari  danneggiate  o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»; 
  b) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di  sostegno
e di contenimento per immobili privati e  per  strutture  agricole  e
produttive»; 
  c) all'articolo 14-bis: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019,  e  del  conseguente  numero  di
procedimenti  gravanti  sui  comuni  della  citta'  metropolitana  di
Catania indicati nell'allegato 1, gli  stessi  possono  assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli  di  contenimento  della  spesa  di  per-   sonale   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di  euro
1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro  1.660.000  per  l'anno  2021,
ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico  o
amministrativo contabile fino a 40 unita'  complessive  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000
per l'anno 2019,  di  euro  1.660.000  per  l'anno  2020  e  di  euro
1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con  le  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale intestata  al  Commissario  straordinario
per  la  ricostruzione  nei  territori  dei   comuni   della   Citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»; 
  2) al comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»; 
  d) all'articolo 18: 
  1) al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «10  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 unita'»; 
  2) al comma 6: 
  2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno  2019,  euro  700.000  per
l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020
ed euro 850.000 per l'anno 2021»; 
  2.2)  le  parole:  «per  il  Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per
l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per  l'anno
2021»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per   il   Commissario
straordinario per la  ricostruzione  della  citta'  metropolitana  di
Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per  l'anno  2020
ed euro 616.500 per l'anno 2021». 
  2. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma  1,
lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno  2020
e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 9,  10,  14-bis  e  18  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante  «Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.92 del 18 aprile 2019,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 9 (Ricostruzione  privata).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei
          comuni di cui all'allegato 1,  i  Commissari  provvedono  a
          individuare i contenuti del  processo  di  ricostruzione  e
          ripristino  del  patrimonio   danneggiato   stabilendo   le
          priorita' secondo il seguente ordine: 
                a)   richieste   dei   proprietari    ovvero    degli
          usufruttuari o dei titolari di diritti reali  di  godimento
          che  si   sostituiscano   ai   proprietari   delle   unita'
          immobiliari   danneggiate   o   distrutte   dal   sisma   e
          classificate con esito B, C o E ai sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla  data  degli
          eventi  sismici,  con  riferimento   ai   comuni   di   cui
          all'allegato   1,   risultavano   adibite   ad   abitazione
          principale ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  terzo,
          quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214; 
                b)   richieste   dei   proprietari    ovvero    degli
          usufruttuari o dei titolari di diritti reali  di  godimento
          che  si   sostituiscano   ai   proprietari   delle   unita'
          immobiliari   danneggiate   o   distrutte   dal   sisma   e
          classificate con esito B, C o E ai sensi  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  che,
          alla data degli eventi sismici, con riferimento  ai  comuni
          di cui all'allegato 1, risultavano  concesse  in  locazione
          sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 aprile 1986, n.  131,  ovvero  concesse  in  comodato  o
          assegnate a soci di cooperative a  proprieta'  indivisa,  e
          adibite  a  residenza  anagrafica   del   conduttore,   del
          comodatario o dell'assegnatario; 
                c)   richieste   dei   proprietari    ovvero    degli
          usufruttuari o dei titolari di diritti reali  di  godimento
          che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto
          mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle
          parti comuni degli  edifici  danneggiati  o  distrutti  dal
          sisma e classificati con esito  B,  C  o  E  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio
          2011, nei  quali,  alla  data  degli  eventi  sismici,  con
          riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,  era  presente
          un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) e b); 
                d) richieste dei titolari di attivita'  produttive  o
          commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla
          base di altro  titolo  giuridico  valido  alla  data  della
          richiesta  sia  tenuto  a  sostenere  le   spese   per   la
          riparazione o la ricostruzione  delle  unita'  immobiliari,
          degli impianti e dei beni mobili strumentali  all'attivita'
          danneggiati  dal  sisma  e  che,  alla  data  degli  eventi
          sismici, con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,
          risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva
          o ad essa strumentali; 
                e)   richieste   dei   proprietari    ovvero    degli
          usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o
          dei familiari che si  sostituiscano  ai  proprietari  delle
          unita' immobiliari danneggiate  o  distrutte  dal  sisma  e
          classificate con esito B, C o E ai sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 
              (Omissis).». 
              «Art.  10  (Criteri  e  modalita'   generali   per   la
          concessione dei contributi per la ricostruzione privata). -
          1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero  degli
          immobili privati situati nei territori dei  comuni  di  cui
          all'allegato 1, distrutti o danneggiati  dagli  eventi,  da
          attuarsi nel rispetto  dei  limiti,  dei  parametri,  delle
          soglie e delle modalita' stabiliti con  atti  adottati  dal
          Commissario ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  possono
          essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla
          contabilita'  speciale,  di   cui   all'articolo   8,   dei
          contributi per le seguenti tipologie di immobili: 
                a) per gli immobili distrutti, un contributo fino  al
          100 per cento del costo  delle  strutture,  degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                b)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento  sismico  o  demolizione   e   ricostruzione,
          compresi l'adeguamento  igienico-sanitario,  energetico  ed
          antincendio,   nonche'   l'eliminazione   delle    barriere
          architettoniche,   e   del   ripristino   degli    elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                c) per gli immobili con livelli di  danneggiamento  e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo fino al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          ((n. 123)) alla Gazzetta Ufficiale n.  113  del  17  maggio
          2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni
          di cui all'allegato 1, risultavano  adibite  ad  abitazione
          principale ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  terzo,
          quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214; 
                b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5  maggio  2011,  che,  alla  data  degli  eventi,  con
          riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,  risultavano
          concesse  in  locazione  sulla   base   di   un   contratto
          regolarmente registrato ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, ovvero concesse in comodato  o  assegnate  a  soci  di
          cooperative a proprieta' indivisa, e  adibite  a  residenza
          anagrafica    del    conduttore,    del    comodatario    o
          dell'assegnatario; 
                c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e  b);  d)  dei  proprietari  ovvero  degli
          usufruttuari o dei titolari di diritti reali  di  godimento
          che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto
          mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle
          parti comuni degli  edifici  danneggiati  o  distrutti  dal
          sisma e classificati con esito B,  C  o  E,  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5
          maggio  2011,  nei  quali,  alla  data  degli  eventi,  con
          riferimento ai comuni di cui all'allegato  1  era  presente
          un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e  c);  e)
          dei titolari di attivita' produttive o  commerciali  ovvero
          di chi per legge o per contratto  o  sulla  base  di  altro
          titolo giuridico valido alla data della domanda sia  tenuto
          a sostenere le spese per  la  riparazione  o  ricostruzione
          delle unita' immobiliari,  degli  impianti  e  beni  mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data degli relativi  eventi  sismici,  con  riferimento  ai
          comuni  di  cui   all'allegato   1,   risultavano   adibite
          all'esercizio   dell'attivita'   produttiva   o   ad   essa
          strumentali. 
              2-bis.   Rientrano   tra   le   spese   ammissibili   a
          finanziamento le spese relative alla ricostruzione  o  alla
          realizzazione di muri di sostegno  e  di  contenimento  per
          immobili privati e per strutture agricole e produttive. 
              (Omissis).». 
              «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
          comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
          deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre  2018,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13  del  16  gennaio
          2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
          comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania  indicati
          nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con  contratti
          di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
          comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267,  e  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di
          personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nel limite di spesa di euro 830.000  per  l'anno  2019,  di
          euro 1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro  1.660.000  per
          l'anno   2021,   ulteriori   unita'   di   personale    con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile
          fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e
          2021. Ai relativi oneri, nel limite  di  euro  830.000  per
          l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro
          1.660.000 per l'anno 2021, si  fa  fronte  con  le  risorse
          disponibili  nella  contabilita'  speciale   intestata   al
          Commissario  straordinario   per   la   ricostruzione   nei
          territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania,
          di cui all'articolo 8. 
              2. Nei limiti delle risorse  finanziarie  previste  dal
          comma 1  e  delle  unita'  di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  3,  i  comuni  della  citta'
          metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli  anni
          2019, 2020 e 2021, possono  incrementare  la  durata  della
          prestazione lavorativa  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale  gia'  in  essere  con  professionalita'  di  tipo
          tecnico  o  amministrativo,  in  deroga   ai   vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'articolo 1, commi  557  e  562,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              (Omissis).». 
              «Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). -  1.
          I  Commissari,  nell'ambito  delle  proprie  competenze   e
          funzioni,  operano  con  piena  autonomia   amministrativa,
          finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
          e disciplinano l'articolazione interna delle  strutture  di
          cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in  relazione   alle
          specificita' funzionali e di competenza. 
              2.  Nei  limiti   delle   risorse   disponibili   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,   ciascun
          Commissario si avvale di una struttura posta  alle  proprie
          dirette   dipendenze.   La   Struttura    dei    Commissari
          straordinari, e' composta da un  contingente  di  personale
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
          educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre  2018,  di
          cui una unita' dirigenziale di livello non generale,  e  di
          15 unita' per l'emergenza  di  cui  alla  delibera  del  28
          dicembre 2018, di cui due unita'  dirigenziali  di  livello
          non generale. Al personale della struttura e'  riconosciuto
          il  trattamento   economico   accessorio   corrisposto   al
          personale dirigenziale e non dirigenziale della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri nel caso in cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Nell'ambito  del
          menzionato  contingente  di  personale   non   dirigenziale
          possono essere nominati un  esperto  o  un  consulente  per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
          esperti o consulenti per l'emergenza di cui  alla  delibera
          del 28 dicembre 2018, scelti anche  tra  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione, in  possesso  di  comprovata
          esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
          7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  il  cui
          compenso e' definito con provvedimento  del  Commissario  e
          comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
              (Omissis). 
              6. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede,
          nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
          l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed  euro  850.000
          per l'anno 2021, suddivisi come segue: per  il  Commissario
          straordinario   per   la   ricostruzione    della    citta'
          metropolitana di Catania, euro  128.000  per  l'anno  2019,
          euro 616.500 per l'anno 2020 ed  euro  616.500  per  l'anno
          2021  e   per   il   Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione della provincia di Campobasso,  euro  214.000
          per l'anno 2019, euro  233.500  per  l'anno  2020  ed  euro
          233.500 per l'anno 2021, a valere  sulle  risorse  presenti
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 
              (Omissis).».