((Art. 9 vicies ter 
 
Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del
                           sisma del 2009 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, i comuni del cratere  del  sisma
del 2009, con esclusione del Comune dell'Aquila, possono integrare il
programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo
2-bis,  comma  40,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in conformita' alle disposizioni introdotte dal presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre
          2017, n. 148,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria e per esigenze indifferibili»  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2017, n.
          284: 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1.  All'art.  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Agli   oneri
          derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione
          e di quelli previsti dall'art. 23, comma  11,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  provvede  con  le
          risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto". 
              2. All'art. 3 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  "4.  Gli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione
          operano come uffici di  supporto  e  gestione  operativa  a
          servizio dei Comuni anche per i  procedimenti  relativi  ai
          titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la  disposizione
          di cui al  precedente  periodo,  i  Comuni  procedono  allo
          svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio
          dei  titoli  abilitativi  edilizi,   nonche'   all'adozione
          dell'atto finale per il  rilascio  del  titolo  abilitativo
          edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la
          ricostruzione territorialmente competente e assicurando  il
          necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo"; 
                b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                  "5. Con apposito provvedimento del Presidente della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto". 
              3. All'art. 5 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera e), dopo le parole:  "definire
          i criteri in base ai quali le  Regioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", su proposta dei Comuni,"; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2-bis.  Con  provvedimento   adottato   ai   sensi
          dell'art.  2,  comma  2,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per   gli
          interventi  di  cui  al  comma  2  del  presente   articolo
          legittimamente eseguiti e  conclusi  in  data  anteriore  a
          quella di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede, nel limite di euro 2,5 milioni  complessivi,  con
          le risorse di cui all'art. 4, comma 3". 
              4. All'art. 8 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  "3. I soggetti interessati,  con  comunicazione  di
          inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice
          di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
          all'art. 3, che  ne  danno  notizia  agli  uffici  comunali
          competenti, l'avvio dei lavori  edilizi  di  riparazione  o
          ripristino,  da  eseguire  comunque  nel   rispetto   delle
          disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al  comma
          2, nonche'  dei  contenuti  generali  della  pianificazione
          territoriale   e   urbanistica,    ivi    inclusa    quella
          paesaggistica, con l'indicazione del progettista  abilitato
          responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
          e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano
          state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
          per  i  quali  sono  stati  emessi  i  relativi  ordini  di
          demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
          ad assicurare il rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica. I  soggetti  interessati,
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di
          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per
          il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo
          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica"; 
                b) al primo periodo  del  comma  4,  le  parole:  "31
          dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti:  "30  aprile
          2018"; 
                c) il secondo periodo del comma 4 e'  sostituito  dai
          seguenti: 
                  "Con ordinanza adottata ai sensi e per gli  effetti
          dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario  puo'
          disporre il differimento del  termine  previsto  dal  primo
          periodo, per una sola volta e  comunque  non  oltre  il  31
          luglio 2018.  Il  mancato  rispetto  dei  termini  e  delle
          modalita'   di   cui   al    presente    comma    determina
          l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei  soli
          casi di inosservanza dei termini  previsti  dai  precedenti
          periodi, anche la decadenza dal contributo  per  l'autonoma
          sistemazione   eventualmente   percepito    dal    soggetto
          interessato". 
              5. I tecnici  professionisti  iscritti  agli  ordini  e
          collegi  professionali  e  nell'elenco  speciale   di   cui
          all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 229 del  2016,  abilitati
          all'esercizio della professione relativamente a  competenze
          di tipo tecnico e  strutturale  nell'ambito  dell'edilizia,
          incaricati della compilazione della scheda  AeDES,  di  cui
          all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro
          la data  del  31  marzo  2018  alla  compilazione  ed  alla
          presentazione della scheda AeDES, corredata della  relativa
          perizia  giurata  e  della  documentazione  prevista  dalle
          ordinanze commissariali  adottate  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. 
              L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo
          o delle modalita' di redazione e presentazione della scheda
          AeDES previste dalle ordinanze  commissariali  adottate  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del
          2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del
          2016,  determina  la   cancellazione   del   professionista
          dall'elenco speciale di cui all'art. 34  del  decreto-legge
          n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n.   229   del   2016,   il   mancato   riconoscimento   al
          professionista  del  compenso  per  l'attivita'  svolta   e
          l'inammissibilita' della  domanda  di  contributo  previsto
          dall'art. 8 del medesimo decreto-legge. 
              6. Dopo l'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e' inserito il seguente: 
              "Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
          abitative). - 1. Per gli  interventi  di  realizzazione  di
          immobili in assenza  di  titolo  abilitativo  eseguiti  nel
          periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto  2017
          per  impellenti   esigenze   abitative   dai   proprietari,
          usufruttuari o titolari di diritti reali  di  godimento  su
          immobili distrutti o gravemente  danneggiati  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  gli
          interessati possono provvedere alla  comunicazione  di  cui
          all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380, previa acquisizione, anche in deroga  all'art.  167
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, del parere di compatibilita' paesaggistica,  nonche'
          del nulla osta dell'Ente parco di  cui  all'art.  13  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394,  ed  alle  leggi  regionali,
          purche' sussistano le seguenti condizioni: 
                a) il richiedente  sia  proprietario  o  suo  parente
          entro il terzo grado, usufruttuario o titolare  di  diritto
          reale di godimento su un immobile  dichiarato  inagibile  a
          seguito degli eventi sismici di cui all'art. 1 del presente
          decreto; 
                b) il richiedente sia  altresi'  proprietario  o  suo
          parente entro il terzo grado, usufruttuario o  titolare  di
          diritto reale  di  godimento  sull'area  su  cui  e'  stato
          realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo; 
                c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo
          di titolo  ricada  in  uno  dei  Comuni  individuati  negli
          allegati 1, 2 e 2-bis  e  risulti  edificabile  secondo  le
          previsioni dello strumento urbanistico comunale, del  piano
          paesaggistico  e  del  piano  di  assetto  del  parco,   se
          ricompresa all'interno del perimetro di un parco  nazionale
          o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico; 
                d) la volumetria dell'immobile realizzato in  assenza
          di  titolo  abilitativo  non   sia   superiore   a   quella
          dell'immobile dichiarato inagibile; 
                e) il richiedente abbia presentato,  ovvero  presenti
          contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma
          1, lettera e-bis), del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 380  del  2001,  domanda  di
          accesso a contributo ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
          decreto  per  la  ricostruzione  dell'immobile   dichiarato
          inagibile; 
                f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo  di
          altra unita' a uso abitativo libera e agibile nel  medesimo
          Comune; 
                g) il nuovo edificio risulti  adibito  ad  abitazione
          del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla
          base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro  il
          terzo grado. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione  sono
          allegati: 
                a) una perizia  asseverata  a  firma  di  un  tecnico
          abilitato che attesti la sussistenza  delle  condizioni  di
          cui alle lettere c) e d) del comma 1  nonche'  il  rispetto
          delle  norme  vigenti,  ivi  comprese  quelle  in   materia
          igienico-sanitaria e antisismica; 
                b) copia della scheda AeDES o della scheda  FAST,  di
          cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione  civile  n.  405  del  10  novembre  2016,
          attestante i  danni  riportati  dall'edificio  distrutto  o
          danneggiato dal sisma, nonche' della conseguente  ordinanza
          di inagibilita'; 
                c)   dichiarazione   sottoscritta   dal   richiedente
          attestante la sussistenza  delle  condizioni  di  cui  alle
          lettere a), b), e), f) e g) del comma 1. 
              3. Nei casi di cui  al  comma  1,  non  si  applica  il
          termine massimo di novanta giorni di cui all'art. 6,  comma
          1, lettera e-bis), del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  gli
          interessati sono obbligati a rimuovere le opere  realizzate
          all'esito della concessione  del  contributo  e  una  volta
          ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio  distrutto
          o  danneggiato   dal   sisma,   ovvero,   se   antecedente,
          dell'assegnazione di una Soluzione abitativa  in  emergenza
          (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di  cui  al
          precedente periodo comporta l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  per   la
          realizzazione di costruzioni  senza  il  necessario  titolo
          abilitativo. 
              4.   Qualora    l'immobile    realizzato    abbia    le
          caratteristiche   di   un'opera   precaria   e   facilmente
          amovibile, ferme restando le residue condizioni di  cui  al
          comma 1, ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo
          non e'  richiesta  la  conformita'  alle  previsioni  dello
          strumento urbanistico comunale e del piano di  assetto  del
          parco. 
              5. In caso di valutazione negativa della compatibilita'
          urbanistica degli interventi di  cui  al  comma  1,  ovvero
          qualora il giudizio  di  compatibilita'  paesaggistica  sia
          negativo,  si  applicano   le   sanzioni   previste   dalla
          legislazione vigente. 
              6. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano a condizione che la comunicazione di cui all'art.
          6, comma 1, lettera e-bis),  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, sia presentata al Comune  territorialmente  competente
          entro  il  31  gennaio   2018.   La   presentazione   della
          comunicazione   comporta   rinuncia   al   contributo   per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          richiedente a far data dalla presentazione medesima,  salvo
          che il richiedente attesti che  l'immobile  non  e'  ancora
          utilizzabile a fini abitativi". 
              7. All'art. 11, comma 8, del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229, le  parole:  "entro  il  termine  di
          centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
          termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio
          provvedimento". 
              8. L'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 13 (Interventi su  edifici  gia'  interessati  da
          precedenti eventi sismici). - 1. Per gli  interventi  sugli
          immobili ubicati nei Comuni di cui  all'art.  1  ricompresi
          nella  Regione  Abruzzo  e  gia'  danneggiati  per  effetto
          dell'evento sismico del 2009, qualora  questi  siano  stati
          gia' ammessi a contributo ai  sensi  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di  ripristino
          dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
          contributo aggiuntivo per i nuovi danni  determinati  dagli
          eventi sismici di cui al presente decreto e' in  ogni  caso
          richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
          al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009. 
              2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora  il  nuovo
          danno determinato dagli eventi sismici di cui  al  presente
          decreto sia di entita' inferiore  rispetto  al  danno  gia'
          riportato  dall'immobile,  il   contributo   ulteriore   e'
          richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
          al decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.  Qualora
          il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a  quello
          pregresso, le istanze tese al conseguimento  di  contributi
          sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e
          le condizioni stabilite nel presente decreto. 
              3.   Con   provvedimenti   adottati   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  presente
          decreto, sentiti gli Uffici speciali per  la  ricostruzione
          istituiti ai sensi dell'art. 67-ter  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici
          per  l'accertamento  della  prevalenza  o  meno  dei  danni
          ulteriori,  nonche'  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'accesso ai contributi nelle ipotesi  di  cui  al  secondo
          periodo del comma 2 del presente articolo. 
              4. L'erogazione dei contributi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma  1  ed  al  primo  periodo  del  comma  2  da   parte
          dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al  comma
          3  e'  posta  a  carico  della  contabilita'  speciale  del
          Commissario straordinario di cui all'art. 4, comma 3, ed e'
          oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le
          modalita' di erogazione sono  stabilite  con  provvedimento
          adottato dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'art.
          2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori
          oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione
          si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018,
          con le risorse di cui all'art. 4, comma 3. 
              5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e
          allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni  di  cui  ai
          commi precedenti si applicano  le  disposizioni  ricomprese
          nel capo II del presente titolo, secondo le  modalita'  ivi
          previste. 
              6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili
          danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e
          1998  e,  in  Umbria,  del  2009,  nel  caso  di  ulteriore
          danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'art.
          1, che determini un'inagibilita' indotta di  altri  edifici
          ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si  applicano,
          nel limite  delle  risorse  disponibili  anche  utilizzando
          quelle gia' finalizzate per la predetta crisi  sismica,  le
          modalita' e le condizioni previste dal presente decreto.". 
              9. All'art. 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) alla lettera a) del comma 1, le parole:  "pubblici
          o paritari" sono sostituite dalle seguenti:  "ad  eccezione
          di  quelli  paritari"  e  le  parole:  "e  degli   immobili
          demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di    interesse
          storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive  modificazioni"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  ",  degli   immobili   demaniali,   delle
          strutture  sanitarie  e  socio  sanitarie   di   proprieta'
          pubblica  e  degli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici    civilmente    riconosciuti,    formalmente
          dichiarati di  interesse  storico-artistico  ai  sensi  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ed  utilizzati
          per le esigenze di culto"; 
                b) la lettera c) del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  "c) degli archivi, dei musei, delle  biblioteche  e
          delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili
          di cui alla lettera a)"; 
                c)  alla  lettera  a)  del  comma   2,   le   parole:
          "predisporre e approvare un piano  delle  opere  pubbliche,
          comprensivo  degli  interventi  sulle  urbanizzazioni   dei
          centri  o  nuclei  oggetto  degli   strumenti   urbanistici
          attuativi" sono sostituite dalle seguenti:  "predisporre  e
          approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
          interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate  dagli
          eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti
          in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a  contributo
          in quanto non imputabili a dolo  o  colpa  degli  operatori
          economici"; 
                d) al comma 2, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  "c) predisporre ed approvare un piano di interventi
          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture"; 
                e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
                  "3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di  cui
          alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario
          puo'   individuare,   con   specifica   motivazione,    gli
          interventi,  inseriti  in  detti   piani,   che   rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data  dal  24  agosto  2016.  Per  la  realizzazione  degli
          interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
          attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono  applicarsi,
          fino alla scadenza  della  gestione  commissariale  di  cui
          all'art. 1, comma 4, ed entro  i  limiti  della  soglia  di
          rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  le  procedure
          previste dal comma 3-bis del presente articolo"; 
                f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente: 
                  "3-septies. Fermo restando quanto  stabilito  dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'art. 4"; 
                g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "Restano ferme le previsioni di  cui  all'art.  2,
          comma 2-bis, del presente decreto"; 
                h) al comma 5,  le  parole:  "Conferenza  permanente"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Conferenza  permanente
          ovvero della Conferenza regionale, nei  casi  previsti  dal
          comma 4 dell'art. 16,". 
              10. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 9 si applicano  esclusivamente  agli  interventi  non
          inseriti  in  uno  dei  programmi  previsti  dal  comma   2
          dell'art. 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              11. L'art. 15 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni  culturali).  -  1.  Per  la
          riparazione, il ripristino con miglioramento sismico  o  la
          ricostruzione delle opere pubbliche e dei  beni  culturali,
          di cui all'art. 14, comma 1,  i  soggetti  attuatori  degli
          interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi  sugli
          immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del
          comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia  di
          rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          Comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
          del comma 1, di importo superiore alla soglia di  rilevanza
          europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di  soggetto
          attuatore  e'  svolta  dal  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo". 
              12. All'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 3, dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la
          seguente: 
                  "a-bis) approva, ai sensi dell'art. 27  del  codice
          di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  i
          progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma
          4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto"; 
                b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle
          Regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), e dalle
          Diocesi ai sensi  del  medesimo  art.  15,  comma  2"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per quelli attuati dai soggetti
          di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2". 
              13. L'art. 18 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 18 (Centrale unica di committenza).  -  1.  Salvo
          quanto previsto al comma 3, i  soggetti  attuatori  di  cui
          all'art. 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi
          pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali
          di propria competenza, si avvalgono di una  centrale  unica
          di committenza. 
              2. La centrale unica di committenza e' individuata: 
                a) per i soggetti attuatori di cui  alla  lettera  a)
          del  comma  1  dell'art.  15,  nei   soggetti   aggregatori
          regionali di cui all'art. 9  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche  e  Umbria,  anche  in  deroga  al  limite  numerico
          previsto dal comma 1 del medesimo art. 9; 
                b) per i soggetti attuatori di cui alle  lettere  b),
          c) e d) del comma 1 dell'art.  15,  nell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A. 
              3. I soggetti attuatori di  cui  alla  lettera  e)  del
          comma  1  dell'art.   15   provvedono   in   proprio   alla
          realizzazione  degli  interventi  sulla  base  di  appositi
          protocolli  di  intesa  sottoscritti  con  il   Commissario
          straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
          di  raccordo  tra  le  stazioni  appaltanti  e  gli  Uffici
          speciali per la ricostruzione territorialmente  competenti,
          anche al fine di assicurare l'effettuazione  dei  controlli
          di cui all'art. 32. 
              4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
          di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e al comma  3  del
          medesimo art. 15  di  avvalersi,  come  centrale  unica  di
          committenza, anche dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione
          degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
              5. In deroga alle previsioni contenute nell'art. 9  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  i
          soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 del  presente  articolo  svolgono  le  funzioni  di
          centrale unica  di  committenza  con  riguardo  ai  lavori,
          servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti  al
          comma 1. 
              6. Fermo l'obbligo della centrale unica di  committenza
          di  procedere  all'effettuazione   di   tutta   l'attivita'
          occorrente per la realizzazione  degli  interventi  di  cui
          all'art. 14, i rapporti  tra  i  soggetti  attuatori  e  la
          centrale unica di committenza  sono  regolati  da  apposita
          convenzione.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
          di remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'art.
          5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,
          n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma
          3, del presente decreto. Il Commissario straordinario,  con
          proprio  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
          disciplina le modalita'  di  trasferimento  in  favore  dei
          soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie". 
              14. All'art. 32 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                "2. Le  modalita'  e  gli  interventi  oggetto  delle
          verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati  con  accordi
          tra il Presidente dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,
          il   Commissario   straordinario,   i   Presidenti    delle
          Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza
          di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la  funzione
          di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti
          con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare  anche
          tramite l'istituzione di un'unica  piattaforma  informatica
          per la gestione  del  flusso  delle  informazioni  e  della
          documentazione relativa alle procedure di  gara  sottoposte
          alle verifiche di cui al comma 1. Con  i  provvedimenti  di
          cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalita'  di
          attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per  il
          monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica   e   privata,
          attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  e  gli  altri  sistemi  informatici
          connessi alle attivita' di ricostruzione". 
              15.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al comma 14 si  provvede  con  le
          risorse di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
              16. All'art. 34, comma 5, del decreto-legge 17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  le  parole:  "pubblica  e"  sono
          soppresse. 
              17. All'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, il secondo periodo e'  sostituito  dai
          seguenti: «Al personale della struttura e' riconosciuto  il
          trattamento economico accessorio corrisposto  al  personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  nel  caso  in  cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri."; 
                b) al comma 3-bis: 
                  1)  all'alinea,  dopo   le   parole:   "trattamento
          economico" sono  inserite  le  seguenti:  "fondamentale  ed
          accessorio" e le  parole:  "viene  corrisposto  secondo  le
          seguenti modalita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
          anticipato   dalle   amministrazioni   di   provenienza   e
          corrisposto secondo le seguenti modalita'"; 
                  2)  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 
                    "a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,
          ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali
          ad ordinamento autonomo e le  universita'  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
          di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
                    b) per le amministrazioni  pubbliche  diverse  da
          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario"; 
                c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          periodi: 
                  "Il    trattamento    economico    del    personale
          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'amministrazione di appartenenza"; 
                d) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Il Commissario straordinario nomina  con  proprio
          provvedimento gli esperti di cui all'art. 2, comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016"; 
                e) al comma 7, lettera b), le parole: ",  nelle  more
          della definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della
          contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse,  le
          parole: "fino  al  30  per  cento"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al  20  per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento"; 
                f) al comma 7, lettera c),  le  parole:  "nelle  more
          della definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della
          contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse; 
                g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7"  sono
          inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),"; 
                h) al comma 8  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Con uno  o  piu'  provvedimenti  del  Commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono
          stabilite le modalita' di liquidazione, di  rimborso  e  di
          eventuale    anticipazione    alle    amministrazioni    di
          appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter  e
          3-quater, delle necessarie risorse economiche". 
              18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli
          interventi inseriti nei programmi di cui  all'art.  14  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  con
          apposita  ordinanza  commissariale,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'art. 2, comma 2, del  medesimo  decreto,  sono
          disciplinate la costituzione del fondo  previsto  dall'art.
          113 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, e  la  ripartizione  delle  relative  risorse.
          L'ordinanza di cui al precedente periodo e' adottata  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto. 
              19. In deroga alla previsioni dell'art. 157,  comma  3,
          del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, relativamente agli interventi di cui  all'art.  14  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          attivita' di  progettazione,  direzione  lavori,  direzione
          dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in  fase  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione, collaudo,  indagine  e  attivita'  di  supporto
          possono essere affidate anche al personale assunto  secondo
          le  modalita'  previste  dagli  articoli  3  e  50-bis  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Fermi
          restando le incompatibilita' e  i  divieti  previsti  dalla
          legislazione vigente, il personale  di  cui  al  precedente
          periodo puo' svolgere anche  le  funzioni  di  responsabile
          unico del procedimento  ai  sensi  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              20. All'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 3-bis, le  parole:  "e  non  rinnovabili"
          sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "I  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa di cui al precedente  periodo  possono  essere
          rinnovati, anche in deroga al  limite  previsto  dal  comma
          3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per
          una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente
          alle unita'  di  personale  che  non  sia  stato  possibile
          reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"; 
              b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il  seguente
          periodo: "Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo  le
          modalita'  previste  dal  precedente  periodo  e'  disposta
          l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per  il
          rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018  dei  contratti
          previsti dal comma 3-bis". 
              21. All'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
          2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 19, le parole: "31  dicembre  2017"  sono
          sostituite dalle seguenti: 
                "31 dicembre  2018"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "Con riguardo alle  attivita'  economiche
          nonche' per i soggetti privati per i  mutui  relativi  alla
          prima  casa   di   abitazione,   inagibile   o   distrutta,
          localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita
          ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il  24  agosto
          2016  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, il termine di sospensione  dei  pagamenti  di
          cui  al  medesimo  art.  48,  comma  1,  lettera  g),   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato  al  31
          dicembre 2020". 
              22. Nei casi previsti dal  comma  6  dell'art.  14  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo  del  citato
          comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge  n.  244  del  2016,
          ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
          secondo  periodo  del  medesimo  comma   6,   senza   oneri
          aggiuntivi  per   il   beneficiario   del   mutuo   o   del
          finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta  data.
          Entro  il  termine  del  30  giugno  2018,  il  Commissario
          straordinario  del  governo   e   l'Associazione   bancaria
          italiana provvedono alla sottoscrizione di un  accordo  per
          la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e  dei
          finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma  6,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
              23.  All'art.  5,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo,  le  parole:
          "con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
          il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
          seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze ed il Ministro dello sviluppo economico". 
              24.   Limitatamente   ai   soggetti   danneggiati   che
          dichiarino l'inagibilita' del  fabbricato,  della  casa  di
          abitazione, dello studio professionale o  dell'azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          della dichiarazione agli enti  competenti,  la  sospensione
          prevista  dall'art.  48,  comma  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  prorogato  dall'art.
          14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 19, e' differita alla data del  1°  gennaio  2021.
          Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme
          gia' versate alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto. 
              25. Le autorita' di regolazione  di  cui  all'art.  48,
          comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n.  229,  con  propri  provvedimenti  adottati  entro
          sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  disciplinano   le
          modalita' di rateizzazione per un periodo non  inferiore  a
          36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
          sensi  del  comma  24  nonche'  del  citato  art.   48   ed
          introducono agevolazioni, anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
          1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n.  189  del  2016,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al  precedente
          periodo sono previste esenzioni,  fino  alla  data  del  31
          dicembre 2020, in favore delle utenze  localizzate  in  una
          "zona  rossa"   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          esenzioni   stesse   attraverso    specifiche    componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
              26. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 9  febbraio
          2017, n.8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del  periodo  di
          sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º giugno
          2018". 
              27. I comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  nel
          rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3-quater
          del decreto-legge 31 marzo 2005,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.  88,  possono
          stipulare anche con altri  comuni  appartenenti  a  regioni
          diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale  o
          aderire a convenzioni gia' in atto, anche se non  posti  in
          posizione di confine. 
              28. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          dicembre  2016,  n.229,  le  parole:  "diritti   reali   di
          garanzia",  ovunque  ricorrono,   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "diritti reali di godimento". 
              29. All'art. 44,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per  la  durata
          di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la  durata
          di due anni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
          "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del  presente
          decreto, i limiti previsti dal comma  4  dell'art.  79  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, per la fruizione di  permessi  e  di  licenze  sono
          aumentati rispettivamente a  48  ore  lavorative  al  mese,
          elevate a 96 ore per i comuni con popolazione  superiore  a
          30.000 abitanti". 
              30. All'art.  67-ter,  comma  5,  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          parole: "Dal 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Dal
          2023". 
              31. All'art. 11 del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
          2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
                "9-bis. Al fine di  garantire  un  celere  ripristino
          della  funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso
          scolastico e universitario nei territori colpiti dal  sisma
          del  6  aprile  2009,  gli  interventi  di  riparazione   e
          ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31
          dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia  di  rilevanza
          europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   applicando   per
          l'affidamento di lavori, servizi e forniture  le  procedure
          di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel  rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di
          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti  nell'elenco  degli  operatori  economici  di  cui
          all'art. 67-quater, comma 9, del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati  sulla  base
          della  valutazione  delle   offerte   effettuata   da   una
          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
                9-ter.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di
          riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti  ad  uso
          scolastico e  universitario,  di  cui  al  comma  9-bis,  i
          soggetti  attuatori   si   avvalgono   del   Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il   Lazio,
          l'Abruzzo e la  Sardegna  o  di  uno  degli  enti  iscritti
          nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito
          presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. 
                9-quater. Agli interventi di cui al  comma  9-bis  si
          applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114.  Le  modalita'  e  gli  interventi  oggetto  delle
          verifiche di cui al precedente  periodo  sono  disciplinati
          mediante apposito accordo tra il presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori,  il  citato
          Provveditorato per le opere pubbliche e gli  enti  iscritti
          nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". 
              32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per  la
          ricostruzione costituiti dai comuni ai  sensi  dell'art.  3
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          4013 del 23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario
          delegato per la ricostruzione -  Presidente  della  Regione
          Abruzzo n. 131 del  29  giugno  2012,  sono  soppressi.  e'
          altresi' soppresso il Comitato  di  Area  omogenea  di  cui
          all'art. 4 del decreto  del  Commissario  delegato  per  la
          ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
          29 giugno 2012. Tutte le competenze  affidate  agli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1  del
          decreto del Commissario delegato  per  la  ricostruzione  -
          Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno  2012
          sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
          dei comuni del cratere, istituito dall'art.  67-ter,  comma
          2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134.Il
          personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso
          gli Uffici territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato
          alle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni
          del  cratere  e  continua  a  svolgere  le   attivita'   di
          competenza  dei  soppressi  Uffici  territoriali   per   la
          ricostruzione  sotto  la  direzione  e   il   coordinamento
          esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione dei  comuni  del  cratere,  che  con  propria
          determinazione provvede anche alla  sistemazione  logistica
          del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
          del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali  per  la
          ricostruzione, assunto a tempo determinato dai  comuni,  e'
          trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
          in essere.  Nelle  more  della  soppressione  degli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
          speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento  di
          cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle
          aree  omogenee,  tutti  i  provvedimenti  organizzativi   e
          gestionali necessari al fine di  garantire  lo  svolgimento
          delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per
          la ricostruzione e gestire con gradualita' il  processo  di
          soppressione di  detti  Uffici.L'Ufficio  speciale  per  la
          ricostruzione  dei  comuni  del   cratere   puo',   tramite
          convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi
          degli Uffici territoriali per la  ricostruzione  soppressi,
          cui affidare  in  tutto  o  in  parte  i  compiti  gia'  di
          competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati  i
          sindaci coordinatori delle aree omogenee. 
              33. E' istituita  una  sezione  speciale  dell'Anagrafe
          antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30,  comma  6,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui
          confluisce  l'elenco  degli  operatori  economici  di   cui
          all'art. 67-quater, comma 9, del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in
          quanto compatibili, le disposizioni generali  che  regolano
          l'Anagrafe antimafia degli esecutori di  cui  all'art.  30,
          comma  6,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229.  La  tenuta  della  sezione  speciale  con  i
          relativi adempimenti e' affidata alla Struttura di missione
          di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229. 
              34. All'art. 1, comma 492, lettera 0a), della legge  11
          dicembre 2016, n. 232,  dopo  le  parole:  "individuati  ai
          sensi"  sono  inserite  le  seguenti:  "dell'art.   1   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,". 
              35. Il termine di cui all'art.  67-ter,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  relativo
          alla dotazione di risorse umane a  tempo  determinato,  nel
          limite massimo di 25 unita',  assegnata  a  ciascuno  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione  di  cui  al  medesimo
          art. 67-ter, comma 2, e'  prorogato  fino  al  31  dicembre
          2020. 
              36. I contratti a tempo determinato  stipulati  con  il
          personale in servizio presso gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  selezionato   all'esito   della   procedura
          comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione
          dell'Ufficio speciale per  la  citta'  dell'Aquila,  del  7
          agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per
          i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai
          sensi dell'art.  67-ter,  comma  3,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n.83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati  fino
          al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed
          economiche, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di vincoli  alle  assunzioni  a  tempo  determinato
          presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei
          suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a tempo indeterminato. 
              37.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi  35  e  36,  quantificati  nel
          limite  di  spesa  di  euro  2.320.000,   comprensivo   del
          trattamento economico previsto per i titolari degli  Uffici
          speciali  ai  sensi  dell'art.   67-ter,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  per
          ciascuno degli anni  2019  e  2020,  si  provvede  mediante
          l'utilizzo delle somme  stanziate  dalla  tabella  E  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il  rifinanziamento
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'art.  7-bis  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
          di servizi di natura tecnica e  assistenza  qualificata  ai
          sensi del comma 437  dell'art.  1  della  citata  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
              38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare  le
          attivita'  finalizzate  alla  fase  di  ricostruzione   del
          tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  dei  territori
          colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni  del  cratere
          sismico sono autorizzati  a  prorogare  o  rinnovare,  alle
          medesime condizioni giuridiche ed economiche,  i  contratti
          stipulati  ai  sensi   dell'art.   5   dell'ordinanza   del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
          2009  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri n. 3784 del 25  giugno  2009,  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
          2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3881  dell'11
          giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
          modificazioni, in deroga alla normativa vigente in  materia
          di vincoli alle assunzioni a tempo  determinato  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai  rinnovi  dei
          suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge  non  sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a    tempo    indeterminato.    Agli    oneri     derivanti
          dall'applicazione del presente comma,  quantificati,  sulla
          base   delle   esigenze   effettive    documentate    dalle
          amministrazioni   centrali   e   locali   istituzionalmente
          preposte all'attivita' della ricostruzione, nel  limite  di
          spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
          1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
          si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
          tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
          della quota destinata dal CIPE al finanziamento di  servizi
          di natura tecnica e assistenza qualificata. 
              39. L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio
          2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n.45, e' abrogato. 
              40. Nei  centri  storici,  come  determinati  ai  sensi
          dell'art. 2, lettera  A),  del  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  o  negli  ambiti
          oggetto del piano di  ricostruzione  di  cui  all'art.  14,
          comma 5-bis, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n.77, i comuni del cratere  del  sisma  del  2009,  diversi
          dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di
          interventi, connessi e  complementari  agli  interventi  di
          ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano
          stati  gia'  eseguiti,  finalizzati  alla  riqualificazione
          degli spazi pubblici e della rete  viaria,  alla  messa  in
          sicurezza del territorio e delle cavita' danneggiate o rese
          instabili dal sisma e al miglioramento della  dotazione  di
          reti delle  infrastrutture  di  servizi.  Il  programma  di
          interventi e'  predisposto  e  adottato  dai  comuni  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, in coerenza  con
          i  piani  di  ricostruzione  approvati.  Il  programma   di
          interventi  e'  sottoposto   alla   verifica   dell'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il
          parere  di  congruita'  tecnico-economica.  Gli  interventi
          approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'art.
          11, comma 9, del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 125, e sono attuati a  valere  sulle  risorse  destinate
          alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione
          dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione,
          i criteri per la  valutazione  della  connessione  e  della
          complementarieta'   agli   interventi   di    ricostruzione
          pubblica. 
              41. Gli assegnatari di alloggi di societa'  cooperativa
          a proprieta' indivisa situati nei territori individuati  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, adibiti ad abitazione principale  alla  data  del  6
          aprile 2009, che hanno gia' beneficiato del contributo  per
          l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'art. 3  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e
          all'art. 1, comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 3790  del  9  luglio  2009,  sono
          tenuti  a  cedere  al  comune   i   diritti   inerenti   la
          partecipazione alla ricostruzione  del  complesso  edilizio
          della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte
          le obbligazioni passive inerenti la sua qualita' di  socio.
          Alla  completa  ricostruzione  del  complesso  edilizio  la
          proprieta' della quota passa al comune. 
              42. Per i titolari  di  contratti  stipulati  ai  sensi
          dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, le  amministrazioni  presso  cui  gli  stessi
          abbiano prestato la loro  attivita'  possono  bandire,  nel
          triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale  dei
          fabbisogni  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ferma  restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore  al  50  per
          cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a)  risulti  titolare  di  un  contratto  di   lavoro
          flessibile stipulato ai sensi del citato art. 3-bis,  comma
          8,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   presso
          l'amministrazione che bandisce il concorso; 
                b) in forza di uno  o  piu'  contratti  stipulati  ai
          sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, abbia prestato,  alla  data  del  31  dicembre
          2017, almeno tre  anni  continuativi  di  attivita'  presso
          l'amministrazione che bandisce il concorso. 
              43. A far data dal 2 gennaio  2019,  il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  richiamato
          dall'art.  1  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'  ridotto:  Bastiglia,
          Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,  Cavezzo,   Cento,
          Concordia sulla  Secchia,  Crevalcore,  Fabbrico,  Ferrara,
          Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
          Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
          Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San  Felice  sul  Panaro,  San
          Giovanni  in  Persiceto,  San  Possidonio,  San   Prospero,
          Soliera, Terre del Reno, Vigarano  Mainarda.  I  Presidenti
          delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1º agosto 2012, n. 122,  in  qualita'  di  Commissari
          delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
          l'effettivo  avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a
          ridurre il perimetro dei comuni interessati  dalla  proroga
          dello  stato  di  emergenza  e  della  relativa   normativa
          emergenziale. 
              44. Il termine di scadenza  dello  stato  di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
          2012, n. 122, e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
          2020, al fine di garantire la continuita'  delle  procedure
          connesse all'attivita' di ricostruzione.  Alle  conseguenti
          attivita' e alle relative spese si fa fronte con le risorse
          previste a legislazione vigente.».