((Art. 9 vicies quater 
 
Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e  29  maggio
                                2012 
 
  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio  2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' prorogata all'anno 2021 la sospensione,  prevista  dal  comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  da
ultimo prorogata dal  comma  1006  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento  delle  rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti
al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   in   attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  da  corrispondere  nell'anno  2020,  comprese  quelle  il   cui
pagamento e' stato differito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dell'articolo  1,  comma  356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1,  comma  503,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri  di  cui  al  periodo
precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2021, in rate di pari  importo  per  dieci  anni,
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  1,3
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2,
comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge
          16 ottobre 2017, n. 148, si veda la nota all'art.  9-vicies
          ter. 
              - Si riporta il testo del comma 456 dell'art.  1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n.  302,  S.O.  n.
          70: 
              «456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
          maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, gli oneri relativi al  pagamento  delle  rate
          dei mutui concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
          stato differito ai sensi  dell'art.  1,  comma  426,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1,  comma  356,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  sono  pagati,  senza
          applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno
          2017, in rate di pari importo per  dieci  anni  sulla  base
          della periodicita' di pagamento prevista nei  provvedimenti
          e nei contratti  regolanti  i  mutui  stessi.  Ai  relativi
          oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  4,5
          milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse
          delle contabilita' speciali, di cui all'art.  2,  comma  6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il comma 1006 dell'art. 1 della  legge  30
          dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n.62: 
              «1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del  20  e
          29   maggio   2012,   individuati   dall'art.   2-bis   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  e'
          prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista  dall'art.
          14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n.19, degli oneri relativi al  pagamento  delle  rate
          dei mutui concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento  e'  stato
          differito ai sensi dell'art. 1, comma 426, della  legge  24
          dicembre 2012, n.228, dell'art. 1, comma 356,  della  legge
          27 dicembre 2013, n.147, e dell'art. 1,  comma  503,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.190.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   5   del
          decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   recante
          «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti  pubblici»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25  novembre  2003,
          n. 274: 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e  prestiti
          e' trasformata in societa' per azioni con la  denominazione
          di "Cassa depositi e prestiti  societa'  per  azioni"  (CDP
          S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3. 
              La CDP S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300; non si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 2362 del codice  civile.  Le  fondazioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153,
          e altri soggetti pubblici o privati possono detenere  quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                a) le funzioni, le attivita' e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
                c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;  d)  il
          capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in  misura  non
          inferiore al fondo di  dotazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di   esercizio
          approvato. 
              3-bis. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  il
          Ministro dell'economia e delle finanze adegua il  tasso  di
          remunerazione del  conto  corrente  di  Tesoreria  centrale
          denominato "CDP  SpA  -  gestione  separata",  al  fine  di
          allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva
          durata  finanziaria  delle  giacenze  del  conto  medesimo,
          tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita'
          che lo alimentano. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP spa e  sono  nominati  i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica  i  componenti  del  collego  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'art.  10
          della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
          allo statuto della CDP Spa e le nomine dei componenti degli
          organi sociali per i successivi periodi sono  deliberate  a
          norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
                a) lo Stato, le regioni, gli enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'art. 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono
          essere effettuate anche in cofinanziamento con  istituzioni
          finanziarie europee, multilaterali  o  sovranazionali,  nel
          limite annuo stabilito con apposita  convenzione  stipulata
          tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Le operazioni di cui alla  presente  lettera
          possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
          dal comma 11, lettera b); 
                b) le opere, gli impianti, le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a  iniziative  di  pubblica   utilita'   ,   gli
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di   promozione   del   turismo,   ambiente    ,
          efficientamento  energetico  e  promozione  dello  sviluppo
          sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti  i
          territori montani e rurali per investimenti nel campo della
          green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
          per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
          via preferenziale in cofinanziamento con enti  creditizi  e
          comunque, utilizzando fondi provenienti  dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
              7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma  7,  la
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai  sensi  del  comma  7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  prioritariamente  all'acquisto
          dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
          una delle classi energetiche A, B o C, e ad  interventi  di
          ristrutturazione    e     accrescimento     dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  convenzione  tra  la   Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione   Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui  gestione  uniformata  a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  8,  CDP
          S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
          rilevante interesse nazionale in termini  di  strategicita'
          del settore di operativita', di livelli  occupazionali,  di
          entita' di fatturato ovvero  di  ricadute  per  il  sistema
          economico-produttivo del Paese,  e  che  risultino  in  una
          stabile situazione di equilibrio finanziario,  patrimoniale
          ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
          di redditivita'. Ai fini della qualificazione  di  societa'
          di  interesse   nazionale,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          sono  definiti  i  requisiti,  anche  quantitativi,   delle
          societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di  CDP
          S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
          alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
          acquisite anche attraverso veicoli  societari  o  fondi  di
          investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente  da
          societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
          Nel  caso  in  cui  dette  partecipazioni  siano  acquisite
          mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
          postale,  le  stesse  sono  contabilizzate  nella  gestione
          separata di cui al comma 8. 
              8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto   dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali e/o titoli emessi  ai  sensi  della  legge  30
          aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito   di   operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
              8-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare titoli emessi ai sensi  della  legge  30  aprile
          1999,   n.    130,    nell'ambito    di    operazioni    di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
          medie imprese al fine di accrescere il volume  del  credito
          alle piccole e medie imprese.  Gli  acquisti  dei  predetti
          titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui  al  comma
          7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
          criteri e modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.
          Agli  oneri  derivanti  dalle  eventuali  escussioni  delle
          garanzie di cui al presente  comma  si  provvede  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il
          potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
          8. Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione
          di vigilanza prevista  dall'art.  3  del  regio  decreto  2
          gennaio  1913,  n.   453,   e   successive   modificazioni,
          nell'ambito  delle  competenze  proprie  della  Commissione
          parlamentare di cui all'art. 56 della legge 9  marzo  1989,
          n. 88,  e  successive  modificazioni,  rientrano  anche  le
          funzioni di vigilanza sulla gestione  separata  di  cui  al
          comma 8 del presente articolo relativamente ai  profili  di
          operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
          realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
          e assistenziale. 
              10. Per l'amministrazione della  gestione  separata  di
          cui al comma 8 il consiglio di  amministrazione  della  CDP
          S.p.A.  e'  integrato   dai   membri,   con   funzioni   di
          amministratore, indicati alle lettere  c),  d)  ed  f)  del
          primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. 
              11. Per l'attivita' della gestione separata di  cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
                a) i criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
                b) i criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
                c) le norme in materia di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
                d)  i  criteri  di  gestione   delle   partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3; 
                e) i criteri generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento, e i settori di  intervento
          di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
          i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
          settori di intervento. 
                e-bis) le  esposizioni  assunte  o  previste  da  CDP
          S.p.A., diverse da quelle di cui al comma  7,  lettera  b),
          che possono essere garantite dallo Stato, anche  a  livello
          pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
          a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile  con  la
          normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di   garanzie
          onerose concesse dallo Stato. Con una  o  piu'  convenzioni
          tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Cassa
          depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e  le
          modalita' operative, la durata  e  la  remunerazione  della
          predetta garanzia. 
              11-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, i criteri e le  modalita'  per
          l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo  sviluppo  di
          cui al comma 7, lettera a), terzo periodo. 
              12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma  11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi  e
          prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere  e  i
          procedimenti amministrativi in corso alla data  di  entrata
          in vigore dei decreti di cui  al  comma  11  continuano  ad
          essere regolati dai provvedimenti adottati  e  dalle  norme
          legislative e regolamentari vigenti in data anteriore.  Per
          quanto non disciplinato dai decreti  di  cui  al  comma  11
          continua ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in  quanto
          compatibile.   Le    attribuzioni    del    consiglio    di
          amministrazione  e  del  direttore  generale  della   Cassa
          depositi e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  sono
          esercitate,    rispettivamente,    dal     consiglio     di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A. 
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui al comma 8 continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          piu' favorevoli previste per la Cassa depositi  e  prestiti
          anteriori alla trasformazione, inclusa la  disposizione  di
          cui all'art. 204,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli
          obblighi sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione  dei
          crediti effettuata ai sensi dell'art. 8  del  decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112. 
              15. La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'
          avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'art.
          43 del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni. 
              16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di apposita relazione  presentata  dalla  CDP  S.p.A.,
          riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita'  svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A. 
              17. Il controllo della Corte dei conti si svolge  sulla
          CDP S.p.A. con le modalita'  previste  dall'art.  12  della
          legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici al soddisfacimento dei diritti dei  portatori  di
          titoli da essa emessi e di altri soggetti  finanziatori.  A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente l'esatta descrizione dei  beni  e  dei  rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti
          e delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
          2436 del  codice  civile.  Dalla  data  di  deposito  della
          deliberazione i beni e  i  rapporti  giuridici  individuati
          sono  destinati  esclusivamente  al   soddisfacimento   dei
          diritti dei soggetti a cui  vantaggio  la  destinazione  e'
          effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti  gli
          effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri  patrimoni
          destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
          soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
          patrimonio destinato  e  sui  frutti  e  proventi  da  esso
          derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
          dei predetti soggetti. Se la deliberazione di  destinazione
          del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
          nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la  destinazione
          effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
          del patrimonio ad essi destinato  e  dei  diritti  ad  essi
          attribuiti. Resta salva in  ogni  caso  la  responsabilita'
          illimitata della CDP S.p.A. per le  obbligazioni  derivanti
          da fatto illecito. Con  riferimento  a  ciascun  patrimonio
          separato la CDP S.p.A. tiene separatamente  i  libri  e  le
          scritture  contabili  prescritti  dagli  articoli  2214   e
          seguenti del codice civile. Per il caso  di  sottoposizione
          della CDP S.p.A. alle procedure di cui  al  Titolo  IV  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  o
          ad altra procedura  concorsuale  applicabile,  i  contratti
          relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
          esecuzione  e  continuano  ad  applicarsi   le   previsioni
          contenute nel presente comma. Gli  organi  della  procedura
          provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al  cui
          servizio il patrimonio e'  destinato  e  nei  limiti  dello
          stesso, secondo le scadenze e gli  altri  termini  previsti
          nei  relativi  contatti  preesistenti.  Gli  organi   della
          procedura possono  trasferire  o  affidare  in  gestione  a
          banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in  ciascun
          patrimonio destinato e le relative passivita'. 
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo, del contratto di servizio ovvero del  rapporto  con
          il quale e' attribuita la disponibilita' o e'  affidata  la
          gestione delle opere, degli impianti, delle  reti  e  delle
          dotazioni destinati alla fornitura di servizi  pubblici  in
          relazione ai quali e' intervenuto  il  finanziamento  della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente  sono
          destinati prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          della CDP S,p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
          presente comma, sono indisponibili da  parte  del  soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  CDP   S.p.A.   e   dagli   altri
          finanziatori di cui al presente comma.  Il  nuovo  soggetto
          gestore assume, senza liberazione del debitore  originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli altri finanziatori di cui al presente  comma.  L'ente
          affidante e, se prevista, la  societa'  proprietaria  delle
          opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle   dotazioni
          garantiscono   in   solido   il   debito    residuo    fino
          all'individuazione del nuovo  soggetto  gestore.  Anche  ai
          finanziamenti concessi dalla CDP  S.p.A.  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              20. Salvo le deleghe previste dallo  statuto,  l'organo
          amministrativo della CDP S.p.A. delibera le  operazioni  di
          raccolta di fondi con obbligo di rimborso  sotto  qualsiasi
          forma. Ad esse non  si  applicano,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  7  del   presente
          articolo, il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico previsto dall'art. 11, comma 2,  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ne' i  limiti
          quantitativi  alla  raccolta   previsti   dalla   normativa
          vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli  da
          2410 a 2420 del codice civile. Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni dell'operazione. 
              21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle  norme
          contenute   nel   presente   articolo   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 3, comma  13  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. 
              22. La pubblicazione del decreto  di  cui  al  comma  3
          nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli  adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere  per
          la trasformazione della Cassa depositi  e  prestiti  e  per
          l'effettuazione dei trasferimenti e  conferimenti  previsti
          dal presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale,
          diretta ed indiretta. 
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri proventi dei conti correnti  dedicati  alla  gestione
          separata di cui al comma  8.  Gli  interessi  e  gli  altri
          proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri  titoli
          emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera   a),   con   le
          caratteristiche  autorizzate  e  nei  limiti  di  emissione
          previsti con decreto del  direttore  generale  del  Tesoro,
          sono soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura applicabile ai  titoli  di
          cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601. 
              25. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  24  per  la
          gestione separata e da altre disposizioni  specificatamente
          vigenti per quanto rientra nella  medesima  gestione,  alla
          Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   si   applicano   le
          disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle
          societa', imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
          imposte di registro,  di  bollo,  ipotecaria  e  catastale,
          imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
          e indirette previste per le  banche.  Le  ritenute  di  cui
          all'art. 26, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
          reddito  delle  societa'  e   l'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo  che  di
          acconto  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  sono
          riscosse mediante versamento in Tesoreria  con  imputazione
          ai  competenti   capitoli   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata. 
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della  Cassa  depositi  e   prestiti   al   momento   della
          trasformazione  prosegue  con   la   CDP   S.p.A.   ed   e'
          disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle  leggi
          che regolano il rapporto  di  lavoro  privato.  Sono  fatti
          salvi i diritti quesiti e gli  effetti,  per  i  dipendenti
          della Cassa, rivenienti dalla  originaria  natura  pubblica
          dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita'  ai
          concorsi pubblici per i quali sia richiesta  una  specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa depositi e prestiti  fino  alla  stipulazione  di  un
          nuovo contratto. In sede di prima  applicazione,  non  puo'
          essere attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento
          economico meno favorevole di quello spettante alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per  il  personale
          gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne  fa
          richiesta, entro sessanta giorni  dalla  trasformazione  si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il personale  trasferito  e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          4   agosto   1986   e   successive   modificazioni,   nella
          corrispondente area e  posizione  economica,  o  in  quella
          eventualmente  ricoperta  in  precedenti  servizi  prestati
          presso altre pubbliche amministrazioni,  se  superiore.  Al
          personale  trasferito  o   reinquadrato   nelle   pubbliche
          amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto
          un  assegno  personale  pensionabile,   riassorbibile   con
          qualsiasi successivo miglioramento,  pari  alla  differenza
          tra la retribuzione globale percepibile  al  momento  della
          trasformazione, come definita dal vigente  CCNL,  e  quella
          spettante in base al  nuovo  inquadramento;  le  indennita'
          spettanti presso  l'amministrazione  di  destinazione  sono
          corrisposte nella misura eventualmente eccedente  l'importo
          del predetto assegno personale.  Entro  cinque  anni  dalla
          trasformazione, il personale gia'  dipendente  della  Cassa
          depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro
          dipendente   con   CDP   S.p.A.    puo'    richiedere    il
          reinquadramento nei ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
          secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 54  del
          CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi  e
          prestiti  per  il  quadriennio   normativo   1998-2001.   I
          dipendenti  in  servizio  all'atto   della   trasformazione
          mantengono  il  regime  pensionistico  e  quello   relativo
          all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti  per
          il personale delle  pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei
          mesi dalla data di trasformazione,  i  predetti  dipendenti
          possono esercitare,  con  applicazione  dell'art.  6  della
          legge 7  febbraio  1979,  n.  29,  opzione  per  il  regime
          pensionistico applicabile ai  dipendenti  assunti  in  data
          successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
          all'assicurazione obbligatoria gestita  dall'INPS  e  hanno
          diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi  dell'art.
          2120 del codice civile. 
              27. Nell'art. 8, comma 4, del decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112, i periodi quinto,  sesto,  settimo  ed
          ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A.
          puo'  destinare  propri  beni  e  rapporti   giuridici   al
          soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
          emessi  e  di  altri  soggetti  finanziatori.  A  tal  fine
          Infrastrutture   S.p.A.   adotta   apposita   deliberazione
          contenente l'esatta descrizione dei  beni  e  dei  rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti
          e delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
          2436 del  codice  civile.  Dalla  data  di  deposito  della
          deliberazione i beni e  i  rapporti  giuridici  individuati
          sono  destinati  esclusivamente  al   soddisfacimento   dei
          diritti dei soggetti a cui  vantaggio  la  destinazione  e'
          effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti  gli
          effetti da quello di Infrastrutture S.p.A.  e  dagli  altri
          patrimoni destinati. Fino al completo  soddisfacimento  dei
          diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la  destinazione
          effettuata,  sul  patrimonio  destinato  e  sui  frutti   e
          proventi da esso derivanti sono ammesse azioni  soltanto  a
          tutela  dei  diritti   dei   predetti   soggetti.   Se   la
          deliberazione di destinazione del  patrimonio  non  dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a   cui   vantaggio   la   destinazione    e'    effettuata
          Infrastrutture S.p.A. risponde  esclusivamente  nei  limiti
          del patrimonio ad essi destinato  e  dei  diritti  ad  essi
          attribuiti. Resta salva in  ogni  caso  la  responsabilita'
          illimitata di Infrastrutture  S.p.A.  per  le  obbligazioni
          derivanti da fatto  illecito.  Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni  dell'operazione.  Con  riferimento  a   ciascun
          patrimonio    separato    Infrastrutture    S.p.A.    tiene
          separatamente i libri e le scritture  contabili  prescritti
          dagli articoli 2214 e seguenti del codice  civile.  Per  il
          caso  di  scioglimento  di  Infrastrutture  S.p.A.   e   di
          sottoposizione a procedura  di  liquidazione  di  qualsiasi
          natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio  separato
          continuano ad avere esecuzione e continuano  ad  applicarsi
          le previsioni contenute  nel  presente  comma.  Gli  organi
          della procedura provvedono al  tempestivo  pagamento  delle
          passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
          limiti dello  stesso,  secondo  le  scadenze  e  gli  altri
          termini previsti nei relativi contratti  preesistenti.  Gli
          organi della procedura possono  trasferire  o  affidare  in
          gestione a banche i beni e i rapporti giuridici  ricompresi
          in   ciascun   patrimonio   destinato   e    le    relative
          passivita'".». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  -  Legge  di  stabilita'  2013)»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n.  302,  S.O.  n.
          212: 
                «426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
          2012 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  Comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del  1°  giugno  2012   e
          successive  modificazioni   e   all'art.   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134   e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   Province   dei
          predetti Comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  non
          ancora effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il
          presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
          della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il comma 356 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  di  stabilita'  2014)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n.87: 
                «356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive  modificazioni,  e   all'art.   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  non
          ancora effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse di cui alle contabilita' speciali di  cui  all'art.
          2, comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato.». 
              - Si riporta il comma 503 dell'art. 1  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n.99: 
              «503. Il pagamento delle rate  scadenti  nell'esercizio
          2015 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive  modificazioni,  e   all'art.   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e'
          differito, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  al
          secondo  anno  immediatamente  successivo  alla   data   di
          scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
          in vigore alla data di pubblicazione della  presente  legge
          nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri,  pari  a  12,5
          milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede con le risorse di cui alle  contabilita'  speciali
          di cui all'art. 2, comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla  legge  1°
          agosto 2012, n. 122, che sono  corrispondentemente  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n.285: 
              «107.  Al   decreto-legge   30   gennaio   1998,   n.6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,
          n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo  il  comma  7  dell'art.  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "7-bis. Alla cessazione dello stato  di  emergenza,
          le regioni completano gli  interventi  di  ricostruzione  e
          sviluppo nei rispettivi territori secondo  le  disposizioni
          del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante  la
          vigenza  dello  stato  di  emergenza,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e  dai
          commissari delegati"; 
                b) al comma 7 dell'art.  3,  le  parole:  "alla  fine
          dello stato di emergenza" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "al 31 dicembre 2012"; 
                c) dopo l'art. 10 e' inserito il seguente: 
                  "Art. 10-bis (Misure per  i  territori  interessati
          dal sisma del dicembre 2000). - 1.  Alla  cessazione  dello
          stato di emergenza dichiarato a seguito del  sisma  del  16
          dicembre 2000, che ha interessato i comuni della  provincia
          di Terni, continuano ad applicarsi l'art. 1, commi 4  e  5,
          dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre  2000  del  Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile, e l'art. 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12
          aprile 2001 del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
          coordinamento della protezione civile"; 
                d) dopo il  comma  5  dell'art.  12  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i
          contributi di cui ai commi  2  e  3,  determinati  in  19,5
          milioni di euro sulla base delle certificazioni  analitiche
          del Ministero dell'interno  relative  all'anno  2006,  sono
          assegnati annualmente per il quinquiennio  2008-2012  negli
          importi progressivamente ridotti nella misura di un  quinto
          per ciascun anno del suddetto quinquiennio"; 
                e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 14 e'
          aggiunto il  seguente:  "Alla  cessazione  dello  stato  di
          emergenza,  per  il   quinquennio   2008-2012,   le   spese
          necessarie per le attivita' previste  dal  presente  comma,
          quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base  di
          calcolo  la  spesa  sostenuta   nel   2006   sono   erogate
          annualmente negli importi  progressivamente  ridotti  nella
          misura  di  un  quinto  per  ciascun  anno   del   suddetto
          quinquennio"; 
                f) dopo il comma  5  dell'art.  15  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                  "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le
          risorse giacenti nelle contabilita' speciali  istituite  ai
          sensi del comma 3 dell'art. 17 dell'ordinanza del  Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile, n.  2668  del  28  settembre  1997  sono
          versate nelle contabilita' speciali di cui al  comma  5  ed
          utilizzate  per  il  completamento  degli   interventi   da
          ultimare. 
                  5-ter. Alla cessazione dello  stato  di  emergenza,
          per la prosecuzione e per il completamento del programma di
          interventi urgenti di cui al capo I del  presente  decreto,
          le regioni Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre
          mutui a fronte dei quali il Dipartimento  della  protezione
          civile  e'  autorizzato   a   concorrere   con   contributi
          quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da  ciascuno
          degli esercizi 2008, 2009 e 2010.».