((Art. 9 vicies quinquies 
 
Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei  comuni  colpiti
                  dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1.  Per  i  comuni  delle  regioni  Lombardia  e  Veneto   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
all'articolo 67-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
come eventualmente rideterminati dai  commissari  delegati  ai  sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e per i comuni  della  Regione  Emilia-Romagna
interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo
2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   n.   172   del   2017,   l'esenzione
dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria   prevista   dal
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge  n.  74
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012,
e' prorogata fino alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma  107,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  1,   del
          decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, il  20  e  il  29  maggio  2012.»  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto  2012,  n.
          180: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
          n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni  vigenti
          stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
          nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'art. 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.». 
              - Si riporta l'art. 67-septies,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita
          del Paese.» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'11 agosto 2012, n. 187, S.O. n. 171: 
              «Art. 67-septies (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
          e l'art. 10 del presente  decreto  si  applicano  anche  ai
          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove
          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli
          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,
          Commessaggio,   Dosolo,   Pomponesco,    Viadana,    Adria,
          Bergantino,   Castelnovo   Bariano,   Fiesso    Umbertiano,
          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San
          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e dall'art.  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e al comma  1-bis  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione delle  aree  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.». 
              - Per il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge
          16 ottobre 2017,  n.  148,  si  veda  nelle  note  all'art.
          9-vicies ter. 
              - Si riporta  l'art.  8,  del  citato  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74: 
              «Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
          previdenziali ed assistenziali). - (Omissis). 
              3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto di  ordinanze  sindacali  di  sgombero  ,  comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo del comma 107 dell'art. 2 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art. 9-vicies
          quater.