((Art. 9 vicies sexies 
 
Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma  2-bis,  primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  200.000
euro  per  l'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 3,  del  decreto-legge  28  gennaio
          2014,  n.  4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e contributiva e di rinvio di  termini  relativi
          ad adempimenti tributari e  contributivi»  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2014, n. 74: 
              «Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
          del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  agli  eventi  atmosferici
          avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014  nei  territori
          della regione Veneto,  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia di  protezione  civile).  -  1.  Nelle  more  della
          procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza
          ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
          in considerazione del fatto che i territori dei  Comuni  di
          Bastiglia,  Bomporto,  San  Prospero,  Camposanto,   Finale
          Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono  stati  colpiti
          dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014,  nonche'
          del fatto che i medesimi territori sono stati  colpiti  dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni
          di cui al presente articolo. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato
          1-bis al presente  decreto  che  sono  stati  colpiti,  nel
          periodo tra il  30  gennaio  e  il  18  febbraio  2014,  da
          eccezionali  eventi   atmosferici,   anche   di   carattere
          alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
          di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche'  per  i
          soggetti diversi dalle persone fisiche, anche  in  qualita'
          di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio  2014,
          ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
          1-bis, avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nei
          territori indicati ai commi  1  e  1-bis,  per  il  periodo
          compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
          sospesi  i  termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti
          tributari,  inclusi  quelli  derivanti   da   cartelle   di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli atti  previsti  dall'art.  29  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
          tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre  2014.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si  applicano
          sanzioni e interessi per  i  tributi,  il  cui  termine  di
          pagamento e' scaduto alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, se  versati  entro  il  31  ottobre
          2014.  Nei  confronti  dei  medesimi  soggetti  di  cui  al
          presente comma, sono altresi' sospesi fino  al  31  ottobre
          2014: 
                a)  i  termini  relativi  agli  adempimenti   ed   ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 
                b) i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle  di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'art. 29 del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza
          relativi  all'attivita'  degli   uffici   finanziari,   ivi
          compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
                c) i  termini  relativi  agli  adempimenti  verso  le
          amministrazioni  pubbliche  effettuati  o   a   carico   di
          professionisti, consulenti, e centri di assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei  territori  coinvolti  dagli
          eventi alluvionali, anche per conto di  aziende  e  clienti
          non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
          e di persone in cui i soci residenti nei territori  colpiti
          dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del
          capitale sociale. 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente  articolo,  nei  comuni  di  cui  all'art.  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data. 
              3. Le disposizioni di cui al comma  2,  primo  periodo,
          non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro
          dipendente. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' di  effettuazione
          degli adempimenti e dei versamenti  sospesi  ai  sensi  del
          comma 2. 
              4. Per le frazioni della citta' di Modena: San  Matteo,
          Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei
          comuni di cui all'allegato 1-bis  al  presente  decreto,  a
          condizione che sia stato dichiarato lo stato  di  emergenza
          nel termine di cui al comma 1-bis  del  presente  articolo,
          l'applicazione delle disposizioni del presente articolo  e'
          subordinata alla richiesta del  contribuente  che  dichiari
          l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione,
          dello studio professionale o  dell'azienda  o  dei  terreni
          agricoli. 
              L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita'
          tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette
          copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle  entrate
          territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 
              4-bis. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti  dai
          commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti  rispetto
          alla spesa a tal fine autorizzata  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma 1,  alinea,  i  Commissari  delegati  allo  stato  di
          emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle somme necessarie alla  compensazione  dei
          relativi  maggiori  oneri  risultanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse  disponibili
          nelle contabilita' speciali, ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1º  agosto
          2012,  n.  122,  e  successive  modificazioni,   ricorrendo
          eventualmente   alla   ridefinizione    degli    interventi
          programmati. 
              5. I rifiuti prodotti  dagli  eventi  alluvionali  sono
          classificati rifiuti urbani  e  ad  essi  e'  assegnato  il
          codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate
          o i loro delegati definiscono  le  modalita'  di  raccolta,
          trasporto, cernita, selezione,  stoccaggio  e  destinazione
          finale indicando espressamente le norme oggetto  di  deroga
          e, fermo restando la tracciabilita' di  detti  rifiuti,  si
          avvalgono  delle  rispettive  Agenzie  regionali   per   la
          protezione ambientale (ARPA) e  dei  gestori  del  Servizio
          Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per  i  rifiuti  urbani
          che abbiano il carattere della pericolosita'  i  Presidenti
          delle regioni interessate o i loro delegati  dispongono  le
          misure piu' idonee ad assicurare la tutela della  salute  e
          dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 
              6. All'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
          Commissario delegato di cui al presente comma opera  con  i
          poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza  del  capo
          del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art.
          5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
          modificazioni.". 
              7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
          il monitoraggio ed il coordinamento operativo  del  sistema
          nazionale  di  protezione  civile  nonche'   al   fine   di
          assicurare l'adempimento degli impegni di cui  al  presente
          articolo  e'  consentito,  nelle  more  del  rinnovo  della
          contrattazione integrativa riguardante il  personale  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  comunque  fino  al
          2015, il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al
          personale non dirigenziale,  anche  delle  Forze  Armate  e
          delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito  dei  Presidi
          operativi del Dipartimento della protezione civile  nonche'
          presso il Centro Funzionale Centrale,  la  Sala  Situazioni
          Italia  e  monitoraggio  del  territorio  (SI.STE.MA.)   ed
          emergenze marittime  (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo
          Unificato   (COAU)   del   Dipartimento   medesimo,   delle
          integrazioni al trattamento economico  accessorio  previste
          dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'art.
          17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'art. 6, comma
          3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'art. 17, commi 1  e  2,
          dell'O.P.C.M.  n.  3536/2006,  e  dall'art.  2,  comma   1,
          dell'O.P.C.M. n.  3288/2003,  nel  limite  di  spesa  di  3
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5  milioni  di  euro
          per l'anno  2015  e  fermo  restando  il  disposto  di  cui
          all'art. 3, comma 63, della  legge  24  dicembre  1993,  n.
          537.». 
              - Per il testo del comma 107 dell'art. 2 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, si vedano le note all'art.  9-vicies
          quater.