((Art. 9 vicies septies 
 
Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei  comuni  colpiti
                        dagli eventi sismici 
 
  1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
nel caso in cui la procedura  di  pubblicizzazione  finalizzata  alla
nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo  15,  comma  4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di
contenimento delle spese relative al personale, possono  nominare  il
segretario dell'ente  locale  anche  tra  gli  iscritti  alla  fascia
professionale  immediatamente  superiore  a   quella   corrispondente
all'entita' demografica dello stesso, in deroga  alla  contrattazione
collettiva. 
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se  iscritto  nella
fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente
all'entita' demografica dell'ente  locale,  mantiene  il  trattamento
economico percepito nell'ultima sede di servizio. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  alle  nomine
effettuate fino al 31 dicembre 2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  15,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n.  465,  recante  «Regolamento
          recante  disposizioni  in  materia   di   ordinamento   dei
          segretari comunali e provinciali,  a  norma  dell'art.  17,
          comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3: 
              «Art. 15 (Nomina e revoca). - 1. Spettano al sindaco  e
          al presidente della provincia le attribuzioni in ordine  al
          rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso
          il quale il segretario presta servizio  e  in  ordine  agli
          istituti contrattuali connessi con tale rapporto. 
              2. Ai sensi dell'art. 17, comma  70,  della  legge,  il
          sindaco   e   il   presidente   della   provincia,   previa
          comunicazione al segretario titolare, esercitano il  potere
          di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non
          oltre centoventi giorni dalla data del  loro  insediamento.
          In caso di mancato esercizio del potere di nomina da  parte
          del sindaco e del presidente della provincia, il segretario
          in servizio presso la sede si intende confermato. 
              3. In caso di vacanza della sede di  segreteria,  salvo
          che  sia  in  corso  la  stipulazione  di  convenzione  per
          l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario
          sono svolte  dal  vicesegretario,  se  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 69, della legge; in  mancanza  di  tale
          previsione, dal  reggente  inviato  dall'Agenzia  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma  2.  La  procedura  di   nomina   del
          segretario titolare e' avviata entro sessanta giorni  dalla
          data della vacanza  e  deve  concludersi  entro  centoventi
          giorni dalla stessa data. 
              4. L'avvio della procedura di nomina  e'  pubblicizzato
          nelle  forme   stabilite   dal   consiglio   nazionale   di
          amministrazione.  L'Agenzia  fornisce,   a   richiesta,   i
          curricula relativi alle caratteristiche  professionali  dei
          segretari.   La   nomina   del   segretario   ha    effetto
          dall'accettazione. 
              5.  Il  segretario  puo'  essere  revocato   ai   sensi
          dell'art. 17,  comma  71,  della  legge.  Il  provvedimento
          motivato di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente
          della  provincia  su  deliberazione  della  giunta,  previo
          contraddittorio  con  l'interessato.  A  tal   fine,   sono
          preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni
          ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese
          per iscritto, ed e' sentito  personalmente  il  segretario,
          qualora  lo  richieda,  in  sede  di  seduta  della  giunta
          comunale e provinciale. 
              6. In sede di prima attuazione  del  nuovo  ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, in  applicazione  dei
          commi 81, terzo periodo e  82,  primo  e  secondo  periodo,
          dell'art. 17 della legge,  i  sindaci  e  i  presidenti  di
          provincia in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo
          giorno successivo alla sua entrata in vigore,  nominare  il
          segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il
          termine massimo di centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore del regolamento. A  tal  fine  il  sindaco  o  il
          presidente della  provincia  individua  il  nominativo  del
          segretario prescelto, a norma delle disposizioni  contenute
          nell'art. 11, e  ne  chiede  l'assegnazione  al  competente
          consiglio  di  amministrazione   dell'Agenzia,   il   quale
          provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. 
              7. Il consiglio di amministrazione competente  provvede
          a collocare il segretario,  di  cui  e'  stata  chiesta  la
          sostituzione,  presso  altro  comune  o  provincia,  previa
          richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in
          mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze  di  funzionamento
          dell'Agenzia   ovvero   per    incarichi    presso    altre
          amministrazioni che lo richiedano, ai sensi  dell'art.  17,
          comma  72,  della  legge  e  dell'art.   7   del   presente
          regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione  dei
          segretari  sostituiti  con  tali  procedure,   gli   stessi
          potranno  essere  trasferiti  a  richiesta   presso   altre
          pubbliche amministrazioni,  secondo  un'apposita  procedura
          che sara' disciplinata con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica sentite le organizzazioni  sindacali,  da
          emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente  regolamento,  tenendo  conto   delle   qualifiche
          possedute al momento dell'entrata in  vigore  del  presente
          regolamento e dell'ultima sede in  cui  e'  stato  prestato
          servizio.  In  attesa  del   trasferimento,   i   segretari
          sostituiti  sono   collocati   in   disponibilita'   presso
          l'Agenzia.».