((Art. 9 ter 
 
Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui  al  decreto  del
        Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
  1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  dopo  le  parole:  «non  superiore  a  20.000
abitanti,» sono inserite le  seguenti:  «e  in  uno  dei  comuni  con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 24-ter, comma 1,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 1986, S.O. n. 126. 
              «Art. 24-ter (Opzione  per  l'imposta  sostitutiva  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  da
          pensione di  fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria
          residenza fiscale nel Mezzogiorno). -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari
          dei redditi da  pensione  di  cui  all'art.  49,  comma  2,
          lettera a), erogati da soggetti esteri,  che  trasferiscono
          in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2,  comma
          2, in uno  dei  comuni  appartenenti  al  territorio  delle
          regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,  Basilicata,
          Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non  superiore  a
          20.000 abitanti, e in uno dei comuni  con  popolazione  non
          superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1,  2  e
          2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          possono  optare  per  l'assoggettamento  dei   redditi   di
          qualunque  categoria,  prodotti   all'estero,   individuati
          secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  165,  comma  2,   a
          un'imposta sostitutiva, calcolata in via  forfettaria,  con
          aliquota del 7  per  cento  per  ciascuno  dei  periodi  di
          imposta di validita' dell'opzione. 
              (Omissis).».