((Art. 9 tricies 
 
Restauro del patrimonio artistico  presso  i  depositi  di  sicurezza
              nelle regioni colpite dal sisma del 2016 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 1,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di
recupero e restauro delle opere mobili  ricoverate  nei  depositi  di
sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi
sismici dell'anno 2016. Il programma e'  curato  dall'Opificio  delle
pietre dure e dall'Istituto superiore  per  la  conservazione  ed  il
restauro del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo. 
  2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo: 
    a) e' autorizzato a impiegare, mediante  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato, anche in deroga alle  disposizioni  del  comma  28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  restauratori
abilitati all'esercizio della professione ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati  avviene  negli  anni
2020 e 2021 secondo le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. I restauratori sono  impiegati  per
una durata  massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  anche  non
consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di  cui  al
presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti
di lavoro a tempo indeterminato  con  l'amministrazione  e  che  ogni
diversa  previsione  o  pattuizione  e'  nulla  di  pieno  diritto  e
improduttiva di effetti giuridici; 
    b) conferisce, secondo le modalita' stabilite dagli  istituti  di
cui al comma 1, borse di studio a restauratori per  partecipare  alle
attivita' di cui al presente articolo. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  si  provvede  a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette  somme  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di  ciascuno
degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, si vedano le note all'art. 9-sexies. 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre
          2016, n. 189, si vedano le note all'art. 7.