((Art. 9 quater 
 
Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 
  1.  All'articolo  94-bis  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) alla lettera a): 
  1.1) al numero 1), le parole: «peak ground  acceleration-PGA»  sono
sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»; 
  1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
situate nelle localita' sismiche, ad  eccezione  di  quelle  a  bassa
sismicita' (zone 3 e 4)»; 
  1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
situati nelle localita' sismiche, ad  eccezione  di  quelle  a  bassa
sismicita' (zone 3 e 4)»; 
  2) alla lettera b): 
  2.1) al numero 1), le parole: «nelle  localita'  sismiche  a  media
sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g
e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle localita'
sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente  a  valori  di  ag
compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»; 
  2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla  lettera
a), numero 3)».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 94-bis del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  recante  «Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia. (Testo  A)»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 94-bis (Disciplina degli  interventi  strutturali
          in zone sismiche). - 1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte  seconda
          del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di
          quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
                a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
          incolumita': 
                  1) gli interventi di  adeguamento  o  miglioramento
          sismico di costruzioni esistenti nelle  localita'  sismiche
          ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita'  (zona  2,
          limitatamente a valori di  accelerazione  ag  compresi  fra
          0,20 g e 0,25 g); 
                  2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle
          usuali tipologie o che per la loro particolare complessita'
          strutturale  richiedano  piu'  articolate  calcolazioni   e
          verifiche, situate nelle localita' sismiche,  ad  eccezione
          di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4); 
                  3) gli interventi relativi ad edifici di  interesse
          strategico   e   alle   opere   infrastrutturali   la   cui
          funzionalita' durante gli  eventi  sismici  assume  rilievo
          fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche'
          relativi agli edifici e  alle  opere  infrastrutturali  che
          possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di
          un  loro  eventuale  collasso,  situati   nelle   localita'
          sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3
          e 4); 
                b) interventi  di  "minore  rilevanza"  nei  riguardi
          della pubblica incolumita': 
                  1) gli interventi di  adeguamento  o  miglioramento
          sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a
          media sismicita' (zona 2,  limitatamente  a  valori  di  ag
          compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3; 
                  2) le riparazioni e  gli  interventi  locali  sulle
          costruzioni esistenti, compresi  gli  edifici  e  le  opere
          infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3); 
                  3) le nuove costruzioni  che  non  rientrano  nella
          fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 
                  3-bis)  le  nuove  costruzioni  appartenenti   alla
          classe di costruzioni  con  presenza  solo  occasionale  di
          persone e edifici  agricoli  di  cui  al  punto  2.4.2  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          del 17 gennaio 2018; 
                c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della
          pubblica incolumita': 
                  1) gli interventi  che,  per  loro  caratteristiche
          intrinseche e per  destinazione  d'uso,  non  costituiscono
          pericolo per la pubblica incolumita'. 
              2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la  Conferenza
          Unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  le  linee  guida  per
          l'individuazione, dal punto  di  vista  strutturale,  degli
          interventi di  cui  al  medesimo  comma  1,  nonche'  delle
          varianti di carattere non  sostanziale  per  le  quali  non
          occorre  il  preavviso  di  cui  all'art.  93.  Nelle  more
          dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni  possono
          confermare  le   disposizioni   vigenti.   Le   elencazioni
          riconducibili  alle  categorie  di  interventi  di   minore
          rilevanza  o  privi  di  rilevanza,  gia'  adottate   dalle
          regioni, possono  rientrare  nelle  medesime  categorie  di
          interventi di cui al comma 1, lettere b) e  c).  A  seguito
          dell'emanazione delle  linee  guida,  le  regioni  adottano
          specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 
              3. Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
          all'intervento edilizio, non  si  possono  iniziare  lavori
          relativi ad interventi "rilevanti",  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), senza  preventiva  autorizzazione  scritta  del
          competente ufficio tecnico della  regione,  in  conformita'
          all'art. 94. 
              4. Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
          all'intervento edilizio, e  in  deroga  a  quanto  previsto
          all'art. 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non
          si applicano per lavori relativi ad interventi  di  "minore
          rilevanza" o "privi  di  rilevanza"  di  cui  al  comma  1,
          lettera b) o lettera c). 
              5.  Per  gli  stessi  interventi,   non   soggetti   ad
          autorizzazione preventiva,  le  regioni  possono  istituire
          controlli anche con modalita' a campione. 
              6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e
          67, comma 1, del presente testo unico.».