((Art. 9 sexies 
 
Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del  decreto-legge  31
                         maggio 2010, n. 78 
 
  1. In deroga a quanto stabilito  dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le
disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a  tempo  determinato,  nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro,  fino  al  31  dicembre
2020, a valere sulle  disponibilita'  del  bilancio  comunale,  fermo
restando  il  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  della  vigente
normativa in materia  di  contenimento  della  spesa  complessiva  di
personale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125  del  31
          maggio 2010. 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la spesa per personale relativa a contratti  di  formazione
          lavoro, ad altri rapporti formativi, alla  somministrazione
          di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70,
          comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella
          sostenuta per le rispettive  finalita'  nell'anno  2009.  I
          limiti di  cui  al  primo  e  al  secondo  periodo  non  si
          applicano, anche  con  riferimento  ai  lavori  socialmente
          utili, ai lavori di pubblica  utilita'  e  ai  cantieri  di
          lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia  coperto
          da  finanziamenti   specifici   aggiuntivi   o   da   fondi
          dell'Unione europea;  nell'ipotesi  di  cofinanziamento,  i
          limiti medesimi non si applicano con riferimento alla  sola
          quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di  cui
          al presente comma costituiscono principi generali  ai  fini
          del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  quali  si
          adeguano le regioni, le province autonome, gli enti  locali
          e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per  gli  enti
          locali in sperimentazione di cui all'art.  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio  di  cui  all'art.  70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.276.  Le   limitazioni
          previste dal presente comma  non  si  applicano  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per le assunzioni a tempo determinato  ai  sensi  dell'art.
          110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello
          delle istituzioni di  alta  formazione  e  specializzazione
          artistica e musicale  trovano  applicazione  le  specifiche
          disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'art. 1, comma 188, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',  quanto
          previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge  n.
          266 del  2005,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
          assicurare la continuita' dell'attivita' di  vigilanza  sui
          concessionari   della   rete   autostradale,    ai    sensi
          dell'art.11, comma 5, secondo  periodo,  del  decreto-legge
          n.216 del 2011, il presente comma non si applica  altresi',
          nei limiti di cinquanta unita' di personale,  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per  lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38,  commi
          13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica  alla
          struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
          a), del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163.  Il
          mancato rispetto  dei  limiti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4,  comma  14,
          del  decreto  legge  31   agosto   2013,   n.101,   recante
          «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.204  del  31
          agosto 2013: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
              14. Per le finalita' di cui  al  comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo  determinato  previsti  dall'art.  2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli
          anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo  di  spesa
          di 1 milione di  euro  per  ciascun  anno  a  valere  sulle
          disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto  del
          patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa  in
          materia  di  contenimento  della   spesa   complessiva   di
          personale. Per le medesime finalita', i comuni del  cratere
          possono prorogare o rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
          dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  nonche'  i  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
          delle ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  di  cui  all'art.  7,   comma   6-ter,   del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche  per
          l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5  milioni  di
          euro.».