((Art. 9 septies 
 
  Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 
 
  1. Al comma 5-bis dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, il  nono  e  il  decimo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi
alle parti comuni, il direttore  dei  lavori  e  l'amministratore  di
condominio,  il  rappresentante  del  consorzio  o   il   commissario
certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e  accludono
le quietanze dei  pagamenti  effettuati.  Nel  caso  di  migliorie  o
interventi difformi apportati sulle parti di proprieta'  esclusiva  o
sull'immobile  isolato,  il  condomino  consegna  la   certificazione
attestante il riconoscimento degli stessi».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  comma  5-bis   dell'art.   11   del
          decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni  per
          garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e  di
          controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
          Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
          rifiuti  e  di  emissioni  industriali»,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.   125   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.140  del  19  giugno
          2015, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  11  (Misure  urgenti  per   la   legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali). - (Omissis). 
              5-bis.  Il  termine  per   l'inizio   dei   lavori   di
          riparazione  o  ricostruzione  degli   edifici,   ai   fini
          dell'applicazione  delle  penali,   inizia   a   decorrere,
          indipendentemente  dal  reale  avviamento   del   cantiere,
          trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
          La data di fine lavori e' indicata  nell'atto  con  cui  si
          concede  il  contributo   definitivo.   Eventuali   ritardi
          imputabili a amministratori di  condominio,  rappresentanti
          dei consorzi, procuratori  speciali,  rappresentanti  delle
          parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
          cento, per ogni mese e frazione di  mese  di  ritardo,  del
          compenso  complessivo  loro  spettante.  Il  direttore  dei
          lavori, entro quindici giorni  dall'avvenuta  comunicazione
          di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
          trasmette  gli   atti   contabili   al   beneficiario   del
          contributo, che provvede entro sette giorni  a  presentarli
          presso l'apposito sportello  degli  uffici  comunali/uffici
          territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione
          di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
          decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in
          rapporto all'entita' del SAL consegnato  con  ritardo;  per
          ogni settimana  e  frazione  di  settimana  di  ritardo  e'
          applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per  cento
          sulle  competenze   complessive.   Le   decurtazioni   sono
          calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica
          della disponibilita' di cassa, devono nel  termine  massimo
          di quaranta giorni formalizzare il pagamento  del  SAL,  ad
          eccezione  degli   ultimi   SAL   estratti   per   verifica
          amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore  dei
          lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo
          le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o  altri
          interventi  difformi  relativi  alle   parti   comuni,   il
          direttore dei lavori e l'amministratore di  condominio,  il
          rappresentante del consorzio o il  commissario  certificano
          che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le
          quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o
          interventi difformi apportati  sulle  parti  di  proprieta'
          esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la
          certificazione attestante il riconoscimento  degli  stessi.
          Quattro mesi prima  della  data  presunta  della  fine  dei
          lavori l'amministratore di condominio,  il  presidente  del
          consorzio  o  il  commissario  dei   consorzi   obbligatori
          presentano  domanda  di  allaccio  ai  servizi.   Eventuali
          ritardi sono sanzionati con  una  decurtazione  del  2  per
          cento per  ogni  mese  e  frazione  di  mese  del  compenso
          complessivo loro  spettante.  Le  societa'  fornitrici  dei
          servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso
          di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro
          500  al  giorno,   da   versare   al   comune.   Tutta   la
          documentazione  relativa   ai   pagamenti   effettuati,   a
          qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo
          concesso per  la  ristrutturazione  o  ricostruzione  degli
          edifici colpiti  dal  sisma,  deve  essere  conservata  per
          cinque anni.».