((Art. 9 octies Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»; b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila). - 2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'art. 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».