((Art. 9 octies 
 
  Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno  2020
e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»; 
  b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 3  del  decreto-legge
          24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti
          per gli enti territoriali e il territorio», convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2016, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Contributo straordinario in favore del  Comune
          de L'Aquila). - 2. Agli altri comuni del  cratere  sismico,
          diversi da L'Aquila, per le  maggiori  spese  e  le  minori
          entrate   comunque    connesse    alle    esigenze    della
          ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato  un  contributo
          pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a
          500.000  euro  finalizzata  alle  spese  per  il  personale
          impiegato   presso   gli   uffici   territoriali   per   la
          ricostruzione  (UTR)  per  l'espletamento  delle   pratiche
          relative ai comuni fuori del cratere, e per l'anno 2017  e'
          destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonche'
          per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di  500.000
          euro finalizzato alle  spese  per  il  personale  impiegato
          presso gli uffici  territoriali  per  la  ricostruzione,  a
          valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e
          successivi  rifinanziamenti,  e  con   le   modalita'   ivi
          previste. Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a
          2  milioni  di  euro.  Per  l'anno  2019  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2020  e'
          destinato un contributo pari a 1,5 milioni  di  euro.  Tali
          risorse  sono  trasferite  al  Comune  di  Fossa   che   le
          ripartisce tra i singoli  beneficiari  previa  verifica  da
          parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
          del cratere degli effettivi fabbisogni. Per ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020 e' destinato  altresi'  un  contributo  di
          500.000 euro per  le  spese  derivanti  dall'attuazione  di
          quanto   previsto   dall'art.   2-bis,   comma   32,    del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  e  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere,   trasferito   all'Ufficio   speciale    per    la
          ricostruzione  dei  comuni  del  cratere  di  cui  all'art.
          67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.».