((Art. 9 novies Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla soprintendenza, nonche' all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento».))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - (Omissis). 2. Al fine di assicurare il completamento delle attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualita' (2017, 2018, 2019 e 2020), per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonche' all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la societa' ALES Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia' programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».