((Art. 9 novies 
 
Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale
assunto ai sensi del presente  comma  dalla  soprintendenza,  nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante  convenzione,
anche con la societa' ALES - Arte  lavoro  e  servizi  S.p.a.  e  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a., possono essere affidate le funzioni di responsabile
unico del procedimento».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma  2  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni  colpiti
          dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - (Omissis). 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento   delle
          attivita' connesse alla situazione emergenziale  prodottasi
          a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  i  commissari
          delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni  colpiti  dal  sisma
          individuati ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012  e  dell'art.  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          prefetture-uffici territoriali del Governo  delle  province
          di  Bologna,  Ferrara,  Modena  e  Reggio   Emilia   e   la
          Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  per  la
          citta' metropolitana di Bologna e le  province  di  Modena,
          Reggio  Emilia  e  Ferrara  sono  autorizzati  ad  assumere
          personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga  ai
          vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art.  9
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  le
          annualita' (2017, 2018, 2019 e 2020), per  poter  garantire
          analoghe  dotazioni  di  personale  in  essere  e  analoghi
          livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi  limiti
          di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  comma   8   dell'art.   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ,  con  il
          seguente riparto percentuale: il 78 per cento  alle  unioni
          dei comuni o, ove non costituite,  ai  comuni;  il  16  per
          cento   alla   struttura   commissariale   della    regione
          Emilia-Romagna;   il    4    per    cento    alle    citate
          prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
          alla citata Soprintendenza. Al personale assunto  ai  sensi
          del   presente   comma   dalla   Soprintendenza,    nonche'
          all'ulteriore personale di cui  essa  si  avvalga  mediante
          convenzione, anche con  la  societa'  ALES  Arte  lavoro  e
          servizi Spa e  con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  possono
          essere affidate  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
          procedimento. Agli oneri derivanti dal  presente  comma  si
          provvede mediante utilizzo delle risorse  gia'  disponibili
          sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
          qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
          pregiudicare  interventi   e   risorse   finanziarie   gia'
          programmati e da programmare  di  cui  al  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122.».