Art. 2 E' dichiarata la pubblica utilita' e l'urgenza dell'intervento di cui all'art. 1, qualificato come di preminente interesse nazionale. Lo stesso inserito automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, commi 4 e 7, del decreto-legge 50/2017.