Art. 2 
 
  E' dichiarata la pubblica utilita' e l'urgenza  dell'intervento  di
cui all'art. 1, qualificato come di preminente  interesse  nazionale.
Lo stesso inserito  automaticamente  nelle  intese  istituzionali  di
programma  e  negli  accordi  di  programma  quadro,  ai  fini  della
individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione  con  le
iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi,  come  previsto
dall'art. 61, commi 4 e 7, del decreto-legge 50/2017.