(( Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
del personale docente di religione cattolica
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la
copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che
si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023.
2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso
di cui al comma 1 puo' essere riservata al personale docente di
religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita'
rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente
articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ยช Serie
speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di
religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna
diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle
scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))