(( Art. 1 ter
Disposizioni in materia di didattica digitale
e programmazione informatica
1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui
all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' nei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di
formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le
competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica
digitale e della programmazione informatica (coding).
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari
all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari
e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonche' i
relativi obiettivi formativi.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))