(( Art. 1 ter 
 
            Disposizioni in materia di didattica digitale 
                    e programmazione informatica 
 
  1. Nell'ambito delle metodologie e  tecnologie  didattiche  di  cui
all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' nei  corsi  di  laurea  in
scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo  di
formazione e di  prova  del  personale  docente,  sono  acquisite  le
competenze relative alle metodologie  e  tecnologie  della  didattica
digitale e della programmazione informatica (coding). 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono  individuati  i  settori  scientifico-disciplinari
all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari
e accademici relativi alle competenze di cui al comma  1,  nonche'  i
relativi obiettivi formativi. 
  3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))