(( Art. 1 quater Disposizioni urgenti in materia di supplenze 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso». 2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. 4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». ))