(( Art. 1 quater 
 
            Disposizioni urgenti in materia di supplenze 
 
  1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'attribuzione  degli  incarichi  di
supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e,
in  subordine,  a  decorrere  dall'anno  scolastico   2020/2021,   si
utilizzano le graduatorie provinciali per  le  supplenze  di  cui  al
comma 6-bis»; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre  e  posti
di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi  1  e  2,  sono
costituite specifiche graduatorie provinciali distinte  per  posto  e
classe di concorso». 
  2.   Una    specifica    graduatoria    provinciale,    finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai
soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 
  3. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  provinciali  di  cui  al
comma 6-bis dell'articolo 4  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,
introdotto dalla lettera  b)  del  comma  1  del  presente  articolo,
indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di  circolo  o
di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino
a venti istituzioni scolastiche della  provincia  nella  quale  hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi  di
concorso cui abbiano titolo. 
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed
e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «In   occasione
dell'aggiornamento   previsto   nell'anno    scolastico    2019/2020,
l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per  posto  comune
nella scuola secondaria  e'  riservato  ai  soggetti  precedentemente
inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in  possesso
dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e  2,  lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». ))