(( Art. 1 quinquies
Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale
docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento
o di istituto e le esigenze di continuita' didattica, le decisioni
giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative
all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la
decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o
indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali,
sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del
provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita' didattica
nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti
dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente
al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun
anno scolastico, nonche' modificando i contratti a tempo determinato
stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il
relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno
scolastico»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di contenzioso concernente il personale docente e per la
copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria». ))