Art. 2
Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale
scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'
delle istituzioni scolastiche
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per
titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso»
sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Le prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano,
in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le
modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione,
le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di
formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in (( ruolo )) ».
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a
decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti
scolastici.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione
organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti
tecnici, (( nonche', a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette
dirigenti tecnici, )) con conseguenti maggiori oneri per spese di
personale (( pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e
2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023 )), fermo
restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata la spesa di 170
mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del
concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella
misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel
2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo
comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al
primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre
2020.
(( 5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» e' sostituita dalla
seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite
le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di
mobilita' di cui ai successivi commi»;
c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e colloquio» sono
sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i
concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo
554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297»,la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «marzo», le
parole: «non puo' partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «non
possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n.
205» sono inserite le seguenti: «,il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver
conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i
condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole: «modalita' di
svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»;
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel
limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito
del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati
all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono
utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in
possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo
parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in
virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati
a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se
non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino
da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e
negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del
comma 5-tersono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai
sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a
quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale
dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»;
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo
periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per
l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di
mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo
sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in
esito alle attivita' di cui al comma 5-quater. Nelle more
dell'espletamento delle predette operazioni di mobilita'
straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita'
didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore
residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto
nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo
periodo, dopo le operazioni di mobilita' straordinaria di cui al
comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per
la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati
secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva
di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere alle dipendenze
dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato
per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano il
2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in
qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla
procedura selettiva non puo' partecipare il personale di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' il personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi', partecipare
alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo,
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati
dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado
o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o
private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le
relative modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione
delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati
in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di
ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per
la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del
comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della
predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle
procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante
supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti
graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente
comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici,
al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle
imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di
pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura
selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di
collaboratore scolastico. Dalla medesima data e' disposto il
disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella
dotazione organica del personale collaboratore scolastico della
Provincia di Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452
milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355
milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88
milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di
saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di
bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri
assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a
tempo indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ))
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei
servizi generali e amministrativi del personale assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni
dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere (( dall'anno scolastico 2011/2012 )). Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate
in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (( , nelle quali la percentuale
di idonei e' elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per
la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore )).