Art. 2 
 
Disposizioni in materia di reclutamento  del  personale  dirigenziale
  scolastico e  tecnico  dipendente  dal  Ministero  dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'
  delle istituzioni scolastiche 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso  selettivo  di
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso  selettivo  per
titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito
il Ministero dell'economia e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al  corso-concorso»
sono soppresse; 
    d) dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Le  prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che  conseguano,
in  ciascuna  prova,  il  punteggio  minimo   di   sette   decimi   o
equivalente.»; 
    e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; 
    f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  le
modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
le  prove  e  i   programmi   concorsuali,   la   valutazione   della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo  di
formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in (( ruolo )) ». 
  2. E' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  180  mila  euro  annui  a
decorrere  dal  2021,  per  la  formazione  iniziale  dei   dirigenti
scolastici. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato  a  bandire,  nell'ambito  della  vigente   dotazione
organica,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti
tecnici, (( nonche', a decorrere dal 2023, di ulteriori  ottantasette
dirigenti tecnici, )) con conseguenti maggiori  oneri  per  spese  di
personale (( pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021  e
2022 e a euro 19,55 milioni a  decorrere  dall'anno  2023  )),  fermo
restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi  3  e
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata  la  spesa  di  170
mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del
concorso. 
  4. Nelle more dell'espletamento del concorso di  cui  al  comma  3,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  94,  quinto
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  rifinanziata  nella
misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel
2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui  al  medesimo
comma 94. I contratti stipulati a valere  sulle  risorse  di  cui  al
primo periodo hanno termine all'atto  dell'immissione  in  ruolo  dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31  dicembre
2020. 
  (( 5. All'articolo 58 del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «29 febbraio 2020»; 
    b) al comma 5-bis,  la  parola:  «gennaio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite
le seguenti: «, per l'espletamento delle  procedure  selettiva  e  di
mobilita' di cui ai successivi commi»; 
    c) al comma 5-ter, le  parole:  «per  titoli  e  colloquio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263  posti  di   collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i
concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo
554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297»,la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:  «marzo»,  le
parole: «non puo' partecipare» sono sostituite dalle  seguenti:  «non
possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27  dicembre  2017,  n.
205»   sono   inserite   le   seguenti:   «,il   personale    escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione  mediante  la  produzione  di
documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,   nonche'   i
condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  i
condannati  per  taluno   dei   delitti   indicati   dagli   articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice  penale  e  gli  interdetti  da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine  e  grado  o  da  ogni
ufficio o servizio in istituzioni o  strutture  pubbliche  o  private
frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole:  «modalita'  di
svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»; 
    d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
      «5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche  a  tempo  parziale.  Nel
limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo,  e  nell'ambito
del numero complessivo di 11.263,  i  posti  eventualmente  residuati
all'esito della procedura  selettiva  di  cui  al  comma  5-ter  sono
utilizzati  per  il  collocamento,  a  domanda   e   nell'ordine   di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del  punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima  che,  in
possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo
parziale ovvero siano risultati in soprannumero  nella  provincia  in
virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti  instaurati
a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative,  se
non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse  che  derivino
da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno  scolastico  2019/2020  e
negli anni scolastici seguenti, del personale assunto  ai  sensi  del
comma 5-tersono prioritariamente utilizzate per la  trasformazione  a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in  ruolo  ai
sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne'  a
quelli economici,  al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale
dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»; 
    e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: 
      «5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,  primo
periodo, e nell'ambito del numero complessivo di  11.263  posti,  per
l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum,  operazioni  di
mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da  apposito  accordo
sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora  disponibili  in
esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma   5-quater.   Nelle   more
dell'espletamento   delle   predette    operazioni    di    mobilita'
straordinaria, al fine di garantire lo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore
residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. 
      5-sexies. Nel limite di spesa di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, dopo le operazioni di  mobilita'  straordinaria  di  cui  al
comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato ad avviare una procedura  selettiva  per
la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati
secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva
di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere  alle  dipendenze
dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale  impegnato
per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano  il
2018 e il  2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, per lo svolgimento di servizi di  pulizia  e  ausiliari,  in
qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti  servizi.  Alla
procedura  selettiva  non  puo'  partecipare  il  personale  di   cui
all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
nonche' il personale che e' stato inserito  nelle  graduatorie  della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono,  altresi',  partecipare
alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico  attivo,
coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarati decaduti per aver conseguito la  nomina  o  l'assunzione
mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui  all'articolo  73
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati
dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del  codice  penale  e  gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e  grado
o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche  o
private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione
delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la  procedura  di
cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo  parziale  e  i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono  essere  trasformati
in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per
la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi  del
comma 5-ter  e  del  presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della
predetta procedura  selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare
svolgimento  delle  attivita'   didattiche   in   idonee   condizioni
igienico-sanitarie, i  posti  e  le  ore  residuati  all'esito  delle
procedure  di  cui  al  comma  5-quinquies  sono  ricoperti  mediante
supplenze  provvisorie   del   personale   iscritto   nelle   vigenti
graduatorie. Il personale immesso in  ruolo  ai  sensi  del  presente
comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a  quelli  economici,
al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale  dipendente  delle
imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di
pulizia  e  ausiliari.  Successivamente   alle   predette   procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,  primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»; 
    f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis.  A  decorrere   dall'anno   scolastico   2020/2021   e'
autorizzato  lo  scorrimento  della   graduatoria   della   procedura
selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque  posti  di
collaboratore  scolastico.  Dalla  medesima  data  e'   disposto   il
disaccantonamento  di  un  numero  corrispondente  di   posti   nella
dotazione  organica  del  personale  collaboratore  scolastico  della
Provincia di Palermo. 
      6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a  euro  0,452
milioni per l'anno 2020 e a euro  1,355  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
        a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355
milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  il  funzionamento  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
        b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
  5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro  88
milioni per l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di
saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli  stanziamenti  di
bilancio riferiti al pagamento  di  stipendi,  retribuzioni  e  altri
assegni fissi al personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  a
tempo indeterminato; 
    b) quanto a euro 60 milioni,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. )) 
  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori  dei
servizi  generali   e   amministrativi   del   personale   assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo  pieno  le  funzioni
dell'area di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
decorrere  ((  dall'anno  scolastico  2011/2012  )).  Le  graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo,  sono  utilizzate
in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma  605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (( , nelle quali la  percentuale
di idonei e' elevata al 30 per cento dei posti messi a  concorso  per
la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore )).