Art. 3 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  rilevazione  biometrica  delle
  presenze  del  personale  scolastico  e  di  servizi  di  trasporto
  scolastico 
 
  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: 
    « (( 4. Il personale )) degli istituti  scolastici  ed  educativi
nonche' i dirigenti (( scolastici  sono  ))  esclusi  dall'ambito  di
applicazione del presente articolo.». 
  2. (( Fermo restando quanto disposto dall'articolo )) 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta
dovuta dalle famiglie per l'accesso ai  servizi  di  trasporto  degli
alunni puo' essere, in ragione  delle  condizioni  della  famiglia  e
sulla  base  di  delibera  motivata,  inferiore  ai  costi  sostenuti
dall'ente locale  per  l'erogazione  del  servizio,  o  anche  nulla,
purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di  cui  all'articolo
1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.