Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico 1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente: « (( 4. Il personale )) degli istituti scolastici ed educativi nonche' i dirigenti (( scolastici sono )) esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.». 2. (( Fermo restando quanto disposto dall'articolo )) 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni puo' essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.