Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle
presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto
scolastico
1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
« (( 4. Il personale )) degli istituti scolastici ed educativi
nonche' i dirigenti (( scolastici sono )) esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.».
2. (( Fermo restando quanto disposto dall'articolo )) 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta
dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli
alunni puo' essere, in ragione delle condizioni della famiglia e
sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti
dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla,
purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo
1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.