(( Art. 4
Semplificazione in materia
di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca
1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di
ricercae alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati
all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle
convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche
amministrazionie di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli
strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'. ))