Art. 5 
 
              Semplificazioni in materia universitaria 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «nove»; 
    b)  all'articolo  24,  comma  6,  le  parole  «dell'ottavo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal  nono»  sono
sostituite dalle parole «dall'undicesimo». 
  2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica  nazionale,  di
cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  conseguiti
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.