Art. 6 
 
                 Disposizioni urgenti sul personale 
                   degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui  al  comma
1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto  anche  dalla
idoneita',  in  relazione  al  medesimo  profilo  ((  o  livello   ))
professionale, in graduatorie vigenti (( alla data  del  31  dicembre
2017 )) relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (( , ovvero  dalla
vincita di un bando competitivo per il quale e' prevista l'assunzione
per  chiamata  diretta  da   parte   dell'ente   ospitante,   nonche'
dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per  contratto
a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale  o
internazionale )). Alle iniziative di stabilizzazione  del  personale
assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma
1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto  legislativo  n.  75  del
2017,  si  provvede  previo  espletamento   di   ((   procedure   per
l'accertamento dell'idoneita' )). 
    4-ter. Con riferimento alle procedure  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, (( il )) requisito di  cui  al
comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 ((  si  interpreta  nel
senso  che  )),  per  il  conteggio  dei  periodi  prestati  ((  alle
dipendenze dell'ente )) che procede all'assunzione, (( si tiene conto
anche dei  periodi  ))  relativi  alle  collaborazioni  coordinate  e
continuative (( e agli assegni di ricerca )) di cui  all'articolo  22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (( , posti in  essere  dall'ente
che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle
universita', nonche' alle collaborazioni  coordinate  e  continuative
prestate presso fondazioni operanti con il sostegno  finanziario  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )). 
    (( 4-quater. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo
20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste
in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31  dicembre
2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.». 
  1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato). -   1.   Qualora   la
stipulazione di contratti a tempo determinato o  il  conferimento  di
assegni di  ricerca  abbiano  avuto  ad  oggetto  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente  puo',  previa  procedura
selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di  tre  anni
anche non continuativi  negli  ultimi  cinque  anni,  trasformare  il
contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti  stabiliti  del
fabbisogno di personale, nel rispetto dei  principi  enunciati  dalla
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE
della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita'  agli  standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel  rispetto  dei
principi di pubblicita' e trasparenza. 
    2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai  ruoli
degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il  50  per
cento delle  risorse  disponibili  per  le  assunzioni  nel  medesimo
livello,  indicate  nel  piano  triennale   di   attivita'   di   cui
all'articolo 7. 
    3. Al fine di completare le  procedure  per  il  superamento  del
precariato poste in atto dagli enti,  in  via  transitoria  gli  enti
medesimi possono  attingere  alle  graduatorie,  ove  esistenti,  del
personale  risultato  idoneo  nelle  procedure  concorsuali  di   cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma  1  del  presente
articolo». ))