Art. 6
Disposizioni urgenti sul personale
degli enti pubblici di ricerca
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in
essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma
1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto anche dalla
idoneita', in relazione al medesimo profilo (( o livello ))
professionale, in graduatorie vigenti (( alla data del 31 dicembre
2017 )) relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (( , ovvero dalla
vincita di un bando competitivo per il quale e' prevista l'assunzione
per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonche'
dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto
a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o
internazionale )). Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma
1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del
2017, si provvede previo espletamento di (( procedure per
l'accertamento dell'idoneita' )).
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in
essere dagli enti pubblici di ricerca, (( il )) requisito di cui al
comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 (( si interpreta nel
senso che )), per il conteggio dei periodi prestati (( alle
dipendenze dell'ente )) che procede all'assunzione, (( si tiene conto
anche dei periodi )) relativi alle collaborazioni coordinate e
continuative (( e agli assegni di ricerca )) di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (( , posti in essere dall'ente
che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle
universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative
prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )).
(( 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo
20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste
in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre
2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.».
1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - 1. Qualora la
stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di
assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di
attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente puo', previa procedura
selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni
anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il
contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti stabiliti del
fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE
della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei
principi di pubblicita' e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli
degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il 50 per
cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo
livello, indicate nel piano triennale di attivita' di cui
all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del
precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti
medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del
personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente
articolo». ))