Art. 7
Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92
1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma
9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. L'intervento previsto (( dal presente articolo )) non
determina un incremento della dotazione organica complessiva e non
determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni
di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1,
comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».