Art. 7 
 
           Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 
 
  1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il  comma
9, e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. L'intervento previsto (( dal  presente  articolo  ))  non
determina un incremento della dotazione organica  complessiva  e  non
determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle  situazioni
di fatto oltre i limiti del  contingente  previsto  dall'articolo  1,
comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».