Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2,
comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonche' dalle
lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro
per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022 e (( 19,730 milioni di euro annui )) a decorrere
dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e
indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a
16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a
(( 23,736 milioni di euro annui )) a decorrere dall'anno 2023, si
provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260
milioni (( annui )) a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro
per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro (( annui )) a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1,
lettera a) (( , 3 e 4, e 8 )), comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59;
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
(( e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare (( , con propri decreti, )) le occorrenti variazioni di
bilancio.