Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a),  2,
comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e  4,  nonche'  dalle
lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076  milioni  di  euro
per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022 e  ((  19,730  milioni  di  euro  annui  ))  a  decorrere
dall'anno  2023,  che  aumentano   in   termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto a 32,135 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e  a
(( 23,736 milioni di euro annui )) a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede: 
    a) quanto a euro 13,5 milioni  per  l'anno  2019,  a  euro  8,260
milioni (( annui )) a decorrere  dall'anno  2020,  che  aumentano  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di  euro
per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro ((  annui  ))  a  decorrere
dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli  articoli  2,  commi  1,
lettera a) (( , 3 e 4, e 8 )), comma 3; 
    b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c)  quanto  a  euro  4,260  milioni  per  l'anno  2019   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d) quanto a 8,426 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59; 
    e) quanto a 5,040 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
    (( e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare (( , con propri decreti, ))  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.