IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge n. 130 del 16 novembre 2018 che, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative per la mobilita' della citta' di Genova ed in particolare per il settore dell'autotrasporto; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni; Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 8714 del 5 dicembre 2019 Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S. 3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresi' ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'art. 10 del C.d.S. 4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto. 5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi' ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S. 6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.