Art. 11 
 
      Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia 
 
  1. La Prefettura - Ufficio territoriale di Governo che ha  ricevuto
la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto
di cui all'art. 2, sentite, ove necessario,  le  altre  Prefetture  -
Uffici  territoriali  di  Governo  competenti  per  territorio  sullo
specifico trasporto in deroga, valutate le necessita'  e  le  urgenze
prospettate in relazione alle  condizioni  locali  e  generali  della
circolazione,  conduce  l'istruttoria  della  richiesta  in  base  ai
seguenti criteri: 
    a) accertamento  della  sussistenza  dell'effettiva  esigenza  di
circolazione in  deroga  ai  divieti  e  delle  condizioni  contenute
nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto,
delle condizioni meteorologiche e climatiche; 
    b) sussistenza di condizioni di particolare criticita'  derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della  Sicilia,
ed  in  particolare  dei  tempi  necessari  per  le   operazioni   di
traghettamento; 
    c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto; 
    d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da  parte  di
soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari  e/o  gestori
di strade; 
    e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga  con  le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate  e  con  le
condizioni di traffico previste sulla rete stradale. 
  2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura  -
Ufficio territoriale di Governo nel cui territorio di  competenza  ha
sede l'impresa che esegue  il  trasporto,  la  Prefettura  -  Ufficio
territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio  deve
fornire il proprio preventivo benestare. 
  3. La Prefettura - Ufficio  territoriale  di  Governo,  al  termine
dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le  condizioni  per
la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul  quale,  oltre
alle circostanziate motivazioni, sara' indicato: 
    a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente
limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo'  comprendere
eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; 
    b) la targa del veicolo, o le  targhe  dei  veicoli,  autorizzati
alla circolazione; 
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di  sicurezza
della circolazione, in base alle caratteristiche della rete  stradale
ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le  strade
o le aree in cui  non  e'  comunque  consentita  la  circolazione  in
deroga; 
    d)  la  tipologia  di  merce,  prodotto  o  attrezzatura  per  il
trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga; 
    e)  l'eventuale  specifica  che  i  veicoli   possono   circolare
scarichi, unicamente nel caso in cui tale  circostanza  si  verifichi
nell'ambito  di  un  ciclo  lavorativo  che  comprenda  la  fase  del
trasporto e che  deve  ripetersi  nel  corso  della  stessa  giornata
lavorativa; 
    f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in
deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 
  4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),
nel caso in  cui  sia  comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale
di Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non
oltre il  termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,  a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 
  5.  Le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  di  Governo  nel   cui
territorio ricadano posti di confine possono  autorizzare,  anche  in
via permanente, alla circolazione durante i  periodi  di  divieto,  i
veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).