Art. 12 
 
        Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto 
 
  1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7,
individuate nell'accordo internazionale per  il  trasporto  di  merci
pericolose  ADR,  e'  vietato  per  qualunque  quantita'   di   merce
trasportata, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima  del
veicolo, oltreche' nei giorni  di  calendario  indicati  all'art.  2,
anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle  ore  0,00
alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al
6 settembre 2020. 
  2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto  di  merci
pericolose e' consentito nei seguenti casi: 
    a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio,
ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere  data
informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale  di  Governo  nel
cui territorio di competenza ha inizio il  viaggio  o  l'ingresso  in
territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di  veicoli  di
seguito elencati, anche se circolano scarichi: 
      militari e delle forze di polizia; 
      militari appartenenti a forze  armate  straniere  e  civili  da
queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza
militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di
apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare
competente; 
      civili, commissionati dalle forze armate, muniti del  documento
di accompagnamento di cui al decreto ministeriale  2  settembre  1977
integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal
comando militare competente; 
    b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale; 
    c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose
appartenenti alla classe 1, limitatamente ai  cantieri  di  opere  di
interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale; 
    d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose
appartenenti alla classe 7, limitatamente alle  esigenze  urgenti  in
ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto  di
tutte le  normative  vigenti,  lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 
  3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di  merci
pericolose con veicoli di massa complessiva massima  autorizzata  non
superiore a 7,5 t, e' consentito limitatamente ai seguenti casi: 
    a) trasporto di merci pericolose in base  ai  casi  di  esenzione
parziale  o   globale   individuati   nelle   seguenti   sottosezioni
dell'Allegato A dell'accordo ADR: 
      1.1.3.1 
      1.1.3.2 
      1.1.3.3 
      1.1.3.6 
      1.7.1.4 
    b) trasporto  di  merci  pericolose  in  base  alle  disposizioni
speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR; 
    c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita'  limitate
in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato  A
dell'accordo ADR; 
    d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in
base alla disciplina individuata nel  capitolo  3.5  dell'Allegato  A
dell'accordo ADR. 
  4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di  cui  al  comma  3,
lettere da  a)  a  d),  con  veicoli  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto  di  cui  al
comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2. 
  5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi  e'  disciplinato
dall'art. 7, comma 3, lettera e).