Art. 13 Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova 1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.