Art. 13 
 
               Disposizioni transitorie per i veicoli 
                     da/verso il porto di Genova 
 
  1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro. 
  2. Per i veicoli diretti al  porto  di  Genova,  muniti  di  idonea
documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.