Art. 14 Disposizioni finali e di coordinamento 1. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, sara' verificata, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2019 Il Ministro: De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3638