Art. 14 
 
               Disposizioni finali e di coordinamento 
 
  1. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo attuano, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute
nel  presente  decreto  e  provvedono   a   darne   conoscenza   alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati. 
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -
Uffici territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al
Ministero dell'interno ed al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11. 
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo
d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in  data  28
novembre  2013,  sara'  verificata,  la  possibilita'  di   apportare
modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i  livelli  di
sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento
di competitivita' dell'autotrasporto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2019 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3638