Art. 6 
 
              Agevolazioni per il trasporto intermodale 
 
  1. Per i veicoli diretti agli interporti  di  rilevanza  nazionale,
come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240  (Bari  -  Bologna  -
Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise  (CE)  -
Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara -  Prato  -
Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia -  Verona)
ed ai terminal intermodali collocati in posizione  strategica  (Busto
Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano
smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE)
- Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o  unita'  di
carico dirette all'estero, purche' muniti  di  idonea  documentazione
attestante la destinazione all'estero delle merci o delle  unita'  di
carico, nonche' della documentazione relativa alla  prosecuzione  del
viaggio con la modalita' ferroviaria, l'orario di termine del divieto
di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro. 
  2. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti  per
utilizzare le tratte marittime di cui  all'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la
destinazione del viaggio e di lettera di  prenotazione  o  titolo  di
viaggio per l'imbarco. 
  3. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che
trasportano merci destinate al trasporto  aereo,  purche'  muniti  di
idonea  documentazione  attestante  il  carico  o  lo  scarico  delle
predette merci. 
  4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di
veicoli che trasportano unita'  di  carico  vuote  (container,  cassa
mobile, semirimorchio),  nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,
destinate  all'estero  tramite  gli  stessi  interporti,   porti   ed
aeroporti,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  (ordine   di
spedizione) attestante la destinazione delle unita' di carico. 
  5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa  -  come
definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono  circolare
nei  giorni  di  divieto  solamente  nel  caso  in  cui  siano  stati
precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede. 
  6. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia    (combinato
ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino  nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche'
muniti di idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  o  la
provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per
l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale  effettuata  su
strada e consentita ai sensi del presente comma non  puo'  in  nessun
caso superare i 150 km in linea d'aria dal  porto  o  dalla  stazione
ferroviaria di imbarco o di sbarco.