Art. 7 Categorie dei veicoli esentati dal divieto 1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti Enti: a) Forze di polizia; b) Forze armate; c) Vigili del fuoco; d) Protezione civile; e) Croce rossa italiana; f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata. 2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi: a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica; b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso raccolta rifiuti e nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; e) servizi radiotelevisivi; f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purche' muniti di idonea documentazione comprovante la necessita'. 3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per i veicoli e i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento; e) autocisterne, adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato; f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del C.d.S., e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del C.d.S., fermi restando la necessita' dell'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 104, nonche' il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del C.d.S. 4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei seguenti casi particolari: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche' il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; 5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.