Art. 7 
 
             Categorie dei veicoli esentati dal divieto 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli appartenenti ai seguenti Enti: 
    a) Forze di polizia; 
    b) Forze armate; 
    c) Vigili del fuoco; 
    d) Protezione civile; 
    e) Croce rossa italiana; 
    f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata. 
  2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per
i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici,  anche  se  circolano
scarichi: 
    a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica; 
    b) nettezza urbana e raccolta rifiuti,  escluso  il  servizio  di
trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento  se  diverso
raccolta rifiuti e  nettezza  urbana  effettuati  con  veicoli  delle
amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura  «Servizio
nettezza urbana», nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il  servizio  di  smaltimento  rifiuti,  purche'
muniti di  apposita  documentazione  rilasciata  dall'amministrazione
comunale; 
    c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; 
    d)  servizi  postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o alle Poste Italiane S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con
l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  Italiane,  nonche'  quelli  di
supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera,
nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
luglio  1999,  n.  261  e  successive   modifiche,   di   licenze   e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali; 
    e) servizi radiotelevisivi; 
    f) servizi di pronto intervento  e  di  emergenza  connessi  alla
gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti
proprietari e/o gestori di strade; 
    g) altri  servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze
collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione
comprovante la necessita'. 
  3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per
i veicoli  e  i  complessi  di  veicoli  appartenenti  alle  seguenti
particolari categorie, anche se circolano scarichi: 
    a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; 
    b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; 
    c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco; 
    d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per  animali  da
allevamento; 
    e) autocisterne, adibite al trasporto di combustibili  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia  pubblico  sia
privato; 
    f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del C.d.S., e macchine
agricole  eccezionali  ai  sensi  dell'art.  104  del  C.d.S.,  fermi
restando la necessita' dell'autorizzazione di  cui  al  comma  8  del
medesimo art. 104, nonche'  il  divieto  di  circolazione,  ai  sensi
dell'art. 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di  tipo
A e B ai sensi dell'art. 2 del C.d.S. 
  4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei
seguenti casi particolari: 
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve
tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
    b) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle
sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli
stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato
di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle  medesime  sedi  al  momento  dell'inizio  del  divieto  e  non
percorrano tratti autostradali; 
  5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la  lettera
«d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo  ben  visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.