IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in data  25  febbraio  2019  dal  Centro
«FEM» con sede legale in via Edmund Mach  n.  1 -  38010  S.  Michele
all'Adige (TN); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 7-8 giugno 2019 presso il Centro «FEM»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2019, n. 25, concernerne il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27  giugno  2019  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Mipaaft,
ai sensi del decreto della Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
25 dell'8 febbraio 2019»; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 
  Visto il decreto del 4 novembre 2019,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito  al  dott.
Emilio Gatto, dirigente di  prima  fascia,  l'incarico  di  direttore
generale  della  Direzione  generale  dello   sviluppo   rurale   del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  24
maggio 2019, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «FEM» con sede legale in via Edmund Mach n. 1 -  38010
S. Michele all'Adige (TN), e' riconosciuto idoneo a proseguire  nelle
prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad  ottenere
le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/95); 
    valutazione di efficacia di semiochimici; 
    osservazioni riguardanti la persistenza di agrofarmaci; 
    osservazioni riguardanti l'attivita' di fitoregolatori. 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    microbiologia agraria; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria; 
    vertebrati dannosi; 
    apicoltura; 
    fitoregolatori.