IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984,
recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive
degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva
90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza
dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE», e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004,
di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella
Comunita' al fine di includere talune malattie degli equidi e talune
malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007,
recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la
encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008,
n. 36;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla
Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n. 277, e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale e' stata disposta
l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una
determinata area del territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante
«Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito
nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia
veterinaria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa
l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto
zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali
l'encefalomielite di tipo West Nile;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante
«Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West
Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 settembre 2011, n. 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013,
n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183» e, in particolare, l'art. 10 riguardante il «Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro malattie animali»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013,
concernente «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme
sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile
(West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 settembre 2013, n. 210, come prorogata dalle ordinanze: 12
dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 dicembre 2014, n. 301; 11 dicembre 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n.
303; 7 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 3 gennaio 2017, n. 2; 6 dicembre 2017 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2017,
n. 303; 13 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 31 dicembre 2018, n. 302;
Visto il Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019 diramato sul territorio
con nota prot. 10381 del 5 aprile 2019, con il quale le Direzioni
generali della prevenzione sanitaria e della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli
obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione
virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle
informazioni tra tutti gli Enti interessati, all'attuazione in
maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive
necessarie per evitare la trasmissione della West Nile Disease come
le procedure operative per la cattura di zanzare e la gestione dei
campioni, nonche' alla gestione in maniera coordinata delle eventuali
emergenze epidemiche;
Rilevato che, nel corso del 2019, il Centro di referenza nazionale
per lo studio delle malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo - come risulta dal
bollettino del 25 novembre 2019 - ha confermato la circolazione del
virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di otto
focolai negli equidi delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna, ha confermato, inoltre settantacinque positivita' in
organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle
regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, in
organi di diciotto uccelli selvatici catturati nelle regioni Emilia
Romagna, Piemonte, Sardegna e Veneto, nonche' positivita'
in cinquantuno pool di zanzare, distribuiti nelle regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, e Veneto;
Rilevato altresi' che, nel corso del 2019, il Centro di referenza
sopra citato - come risulta dal bollettino del 25 novembre 2019 - ha
segnalato cinquantasei casi umani confermati di infezione da virus
West Nile Virus (WNV), di questi venticinque, tutti casi autoctoni,
si sono manifestati nella forma neuro invasiva (tre in Lombardia, sei
in Piemonte, uno nelle Marche, quattro in Emilia Romagna, dieci in
Veneto e uno in Friuli Venezia Giulia), di cui cinque
deceduti, ventiquattro casi come febbre confermata (ventidue in
Veneto di cui uno importato, uno in Friuli Venezia Giulia, uno in
Piemonte), sette casi identificati in donatori di sangue (tre in
Piemonte, due in Lombardia, uno in Emilia Romagna, uno in Veneto);
Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessita' e l'urgenza di
confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro
della salute 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata da
ultimo con l'ordinanza del Ministro della salute 13 dicembre 2018
fino al 31 dicembre 2019, e considerato che le attivita' di
sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire
l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo
stante il carattere zoonotico della malattia;
Ordina:
Art. 1
1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto
2011, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre
2020.