IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunita' al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia; Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale e' stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veterinaria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» e, in particolare, l'art. 10 riguardante il «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 210, come prorogata dalle ordinanze: 12 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2014, n. 301; 11 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303; 7 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 gennaio 2017, n. 2; 6 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2017, n. 303; 13 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2018, n. 302; Visto il Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019 diramato sul territorio con nota prot. 10381 del 5 aprile 2019, con il quale le Direzioni generali della prevenzione sanitaria e della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle informazioni tra tutti gli Enti interessati, all'attuazione in maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive necessarie per evitare la trasmissione della West Nile Disease come le procedure operative per la cattura di zanzare e la gestione dei campioni, nonche' alla gestione in maniera coordinata delle eventuali emergenze epidemiche; Rilevato che, nel corso del 2019, il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo - come risulta dal bollettino del 25 novembre 2019 - ha confermato la circolazione del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di otto focolai negli equidi delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, ha confermato, inoltre settantacinque positivita' in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, in organi di diciotto uccelli selvatici catturati nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna e Veneto, nonche' positivita' in cinquantuno pool di zanzare, distribuiti nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, e Veneto; Rilevato altresi' che, nel corso del 2019, il Centro di referenza sopra citato - come risulta dal bollettino del 25 novembre 2019 - ha segnalato cinquantasei casi umani confermati di infezione da virus West Nile Virus (WNV), di questi venticinque, tutti casi autoctoni, si sono manifestati nella forma neuro invasiva (tre in Lombardia, sei in Piemonte, uno nelle Marche, quattro in Emilia Romagna, dieci in Veneto e uno in Friuli Venezia Giulia), di cui cinque deceduti, ventiquattro casi come febbre confermata (ventidue in Veneto di cui uno importato, uno in Friuli Venezia Giulia, uno in Piemonte), sette casi identificati in donatori di sangue (tre in Piemonte, due in Lombardia, uno in Emilia Romagna, uno in Veneto); Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessita' e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata da ultimo con l'ordinanza del Ministro della salute 13 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2019, e considerato che le attivita' di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia; Ordina: Art. 1 1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2020.