Art. 4 Determinazione del punteggio di affidabilita' fiscale 1. Sulla base degli indici approvati con il presente decreto e' espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. 3. Il programma informatico di cui al comma precedente consente altresi' al contribuente la possibilita' di indicare l'inattendibilita' delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. 4. Con riferimento agli indici approvati con il presente decreto, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico. 5. Con riferimento agli indici sintetici di affidabilita' fiscale BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U, BG14S, BG36U, BG37U, BG44U, BG54U, BG60U, BG83U, BG85U, approvati con il presente decreto, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 7. Per l'indice BM81U, vista l'attivita' economica per la quale e' stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonche' le variabili di cui al comma 8, dell'art. 1, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli stimati in base agli indicatori elementari, vanno aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli organi competenti. 8. Per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 9. La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 10. Per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate.