Art. 5 
 
 
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici  di  affidabilita'
  fiscale approvati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze 28 dicembre 2018 
 
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019, le integrazioni, secondo quanto  riportato
nell'allegato  97  al  presente  decreto,  alle   note   tecniche   e
metodologiche  degli  indici  sintetici  di   affidabilita'   fiscale
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  28
dicembre 2018, indicati nel medesimo allegato 97. 
  2. Con riferimento agli indici approvati con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  28  dicembre  2018,  ad  eccezione  di
quelli di cui al comma  successivo,  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio relativo agli indicatori elementari tesi  a  verificare  la
normalita' e la coerenza della gestione  aziendale  o  professionale,
relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero,  i  compensi
dichiarati,  da  confrontare  con  quelli  presunti  in   base   agli
indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c),  d),  e)  e  f),  del
comma 1 del medesimo articolo,  del  citato  testo  unico,  ovvero  i
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico. 
  3. Con riferimento agli indici AM01U e AM80U, approvati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, i ricavi
dichiarati,  da  confrontare  con  quelli  presunti  in   base   agli
indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c),  d),  e)  e  f),  del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo  unico,  nonche'  dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo
fisso. 
  4.  Le  risultanze  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche  approvate  con  il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione  di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al  regime  premiale  di
cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione  fiscale,
di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis. 
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate,
di ausilio all'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'
fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi  indici  di  cui  al
presente articolo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri