Art. 2 Caratteristiche dei progetti 1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla: a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora le predette assunzioni non possano avere luogo in ragione dei vincoli di spesa in materia di personale imposti dalle leggi finanziarie, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilita' di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti al patto di stabilita', possono anche ricorrere alle restanti modalita' fissate dal comma 3, art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello linguistico e' organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilita' dei dati e la conformita' alle disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale; b) istituzione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia; c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo; d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali; e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali. 2. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area deve tendenzialmente rappresentare un'aggregazione ottimale, ossia il numero massimo di comuni che puo' essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.