Art. 4 
 
                       Ripartizione dei Fondi 
 
  1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2,  sono
finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale  di  ogni
minoranza   linguistica   ammessa   a   tutela    dalla    legge    e
dell'opportunita', ove possibile, di finanziare almeno un progetto  a
favore  di  ogni  singola  minoranza  di  ogni  regione  o  provincia
autonoma, tenuto conto  del  grado  di  coerenza  rispetto  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 1. 
  2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9  e  15  della
legge risultino insufficienti per il finanziamento dei  progetti,  in
sede di  ripartizione  dei  Fondi  i  finanziamenti  vengono  ridotti
proporzionalmente. 
  3. Al  fine  di  evitare  che  la  riduzione,  prevista  nel  comma
precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per  gli
affari regionali e le  autonomie  puo'  individuare  tetti  di  spesa
massima per ciascun progetto, nell'ambito di  categorie  omogenee  di
interventi, anche tenendo conto delle priorita' indicate nell'art. 2,
comma 2, e dagli enti richiedenti il finanziamento. 
  4.  Gli  enti  beneficiari  che  sono   risultati   totalmente   ed
ingiustificatamente inadempienti  nella  realizzazione  del  progetto
finanziato, in base  agli  esiti  delle  ultime  due  rendicontazioni
concluse, ovvero abbiano omesso l'invio alla regione di  appartenenza
della rendicontazione di cui all'art. 15,  comma  3  della  legge  15
dicembre 1999, n. 482  e  dell'art.  8,  comma  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.  345,  entro  sessanta
giorni dalla conclusione delle attivita'  progettuali,  sono  esclusi
dalle successive ripartizioni  in  correlazione  a  ciascun  anno  di
documentata   inerzia.   L'esclusione   dal   riparto   per    omessa
rendicontazione decorre dall'annualita' 2021.