Art. 5 
 
                    Ulteriori aspetti procedurali 
 
  1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i  progetti
di cui agli articoli 1 e 2 sono  definiti  tenendo  conto  anche  dei
programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali. 
  2. Il decreto di riparto dei Fondi di cui all'art. 8, comma  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,  n.  345,  e'
adottato previo parere della Conferenza unificata di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.