Art. 5 Ulteriori aspetti procedurali 1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali. 2. Il decreto di riparto dei Fondi di cui all'art. 8, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.