Art. 3 
 
Inserimento  dell'articolo  5-bis  al  decreto del  Presidente  della
                 Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002,  n.
65, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis. - 1. I membri del Comitato  sono  sostituiti,  con  le
modalita' di cui ai commi 5 e 6, nel caso di: 
    a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi; 
    b) assenza, ancorche' giustificata, a cinque sedute consecutive; 
    c) dimissioni. 
  2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate  anche  le  assenze
nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale. 
  3. II mancato raggiungimento del numero  legale  per  la  validita'
della seduta per tre volte  consecutive  determina  la  decadenza  di
tutti i membri del Comitato. 
  4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni  allo  scadere  del
termine quinquennale di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,  anche  se
nominati in sostituzione di altri. 
  5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del  Consiglio
dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed  al  Presidente
del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia  la  necessita'  di
procedere alla sostituzione di membri ovvero al  rinnovo  totale  del
Comitato. 
  6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  il  Presidente  della
giunta  regionale  e  il  Presidente  del  Consiglio  regionale   del
Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del  Comitato
di rispettiva competenza.». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Il decreto  del   Presidente   della   Repubblica 27
          febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.